L’ABI comunica che è stata prorogata dal 30 giugno al 30 settembre la possibilità di usufruire delle moratorie che il settore bancario ha attivato per sostenere la clientela in difficoltà
L’ABI ha diffuso agli Associati una circolare in cui si comunica che è stata prorogata dal 30 giugno al 30 settembre la possibilità di usufruire delle moratorie che il settore bancario ha attivato per sostenere la clientela in difficoltà a causa dell’emergenza Covid19.
La decisione, assunta dall'ABI d'intesa con le diverse parti firmatarie, riguarda tutti gli accordi sottoscritti in materia da ABI con le associazioni di rappresentanza dei consumatori, delle imprese e degli enti locali. In particolare, la moratoria famiglie è stata definita con Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Federconsumatori, La Casa del consumatore, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Unione nazionale dei consumatori, la moratoria imprese è stata definita con Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) e a cui hanno aderito molte altre rappresentanze di impresa e la moratoria enti locali che è stata definita con ANCI e UPI.
L'iniziativa recepisce la decisione dell'EBA di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre le facilitazioni nel trattamento delle operazioni di moratoria concesse nell'ambito di iniziative legislative o per accordo conseguenti alla pandemia del Covid-19. In particolare, tali facilitazioni riguardano la possibilità di evitare l'automatica riclassificazione del debitore in relazione alla situazione di difficoltà prodotta dalla emergenza sanitaria.
L'ABI nella circolare ha fornito anche indicazioni sulle possibili condizioni migliorative rispetto a quanto previsto in generale dagli accordi di moratoria, che le banche possono considerare al momento della definizione dell'operazione di sospensione dei pagamenti dei finanziamenti.