ABI: sospensione quota capitale mutui enti locali

Posted on 12/04/2024 in Economia by ABI

L'Associazione Bancaria pubblica la circolare sull'accordo quadro relativo alla sospensione del pagamento della quota capitale mutui.

L’ABI ha diffuso una lettera circolare per informare i propri associati del nuovo accordo quadro sulla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui degli Enti locali, raggiunto con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione Province d’Italia (UPI), con l’obiettivo di continuare a sostenere gli Enti locali in considerazione delle difficoltà generate dall’aumento dei costi energetici.

 

L’intesa definisce le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti possono procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere, in scadenza dal 9 aprile 2024, data di sottoscrizione dell’Accordo, fino al 31 dicembre 2024 incluso.

L’accordo determina inoltre l’estensione di dodici mesi del piano di ammortamento. Per quanto riguarda, invece, gli interessi sul capitale sospeso, questi vanno corrisposti alle scadenze originarie.

Secondo quanto previsto dall’Accordo ABI-ANCI-UPI, i finanziamenti oggetto di sospensione devono avere le seguenti caratteristiche:

– essere stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;

– essere intestati agli Enti locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;

– il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;

– non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;

– devono essere in corso di ammortamento;

– non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.

Al momento di presentazione della domanda, gli Enti non devono essere sottoposti a procedure di scioglimento per fenomeni di infiltrazione mafiosa o similare. Sono inoltre esclusi dalla misura gli Enti morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato al momento della presentazione della domanda.

Le domande di sospensione devono pervenire alle banche aderenti entro il 10 maggio 2024. Resta comunque ferma la possibilità per la banca aderente di offrire, nella propria autonomia, condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo, fermi restando i limiti disposti dal quadro normativo-regolamentare di riferimento.

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