Commercialisti: accesso al credito complesso e incerto

Posted on 27/04/2020 in Economia by CNDCEC

La categoria in audizione alla Camera il 24 aprile 2020 chiede di eliminare i disallineamenti liquidità misure fiscali più coraggiose e uno spostamento di versamenti e adempimenti tributari al 30 settembre

“Le misure di accesso al credito per le imprese presentano disallineamenticomplessità e indeterminatezze che si innestano in un quadro normativo e applicativo che sarebbe fisiologicamente molto articolato anche laddove fosse ben confezionato sul piano della tecnica legislativa. Troppe le differenziazioni tra i due canali di garanzia, il Sace e il Fondo centrale PMI. Servono semplificazioni e chiarimenti per non rendere un calvario la richiesta di fondi da parte delle aziende del nostro Paese, alle prese con una fase di enormi difficoltà”.  E’ quanto sostenuto dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso dell’audizione sul Dl Liquidità tenuta il 24 aprile presso la Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera. I commercialisti hanno anche ribadito la loro richiesta di misure fiscali più coraggiose, a partire da uno spostamento di tutti i versamenti e gli adempimenti tributari al 30 settembre.

CREDITO, TROPPE DIFFERENZE TRA “CANALE” SACE E FONDO CENTRALE PMI

“Un aspetto che riteniamo possa essere rimeditato – hanno spiegato i commercialisti –  è quello della concessione delle garanzie a favore degli istituti di credito solo per operazioni che erogano nuova finanza ai soggetti beneficiari oppure anche per quelle che si traducono in rinegoziazioni di finanziamenti già in essere. La scelta fatta dal legislatore evidenzia una forte differenziazione a seconda del “canale” di garanzia, nel senso che relativamente al “canale” SACE, l’articolo 1 del decreto-legge disegna un quadro disciplinare tale per cui le banche possono ottenere la garanzia pubblica (sostanzialmente del 90%) solo se erogano finanziamenti che si traducono per intero in nuova finanza per i soggetti beneficiari, con esclusione di qualsiasi ipotesi di utilizzo anche parziale a rinegoziazione di esposizioni debitorie già in essere. Relativamente al “canale” Fondo centrale PMI, l’articolo 13 del decreto-legge disegna un quadro disciplinare tale per cui le banche possono ottenere la garanzia pubblica (all’80%, invece che al 90%) anche se erogano finanziamenti che si traducono in nuova finanza per i soggetti beneficiari solo per il 10% e per il resto vanno a rinegoziare esposizioni debitorie già in essere”. Secondo i commercialisti si tratta “di due approcci radicalmente diversi che, in un contesto in cui tutte le micro imprese e buona parte delle PMI si ritrovano inibito, di fatto, l’accesso al “canale” SACE, segna uno spartiacque di difficile lettura non solo sul piano tecnico. Concedere così significative garanzie statali a favore del sistema creditizio, anche per operazioni di rinegoziazione, non è sbagliato in assoluto, ma limitare al 10% la percentuale minima di nuova finanza per assicurarsi una garanzia dell’80% sull’importo del nuovo finanziamento che per il 90% va a rinegoziare esposizioni precedenti, pare scelta meritevole di riconsiderazione e affinamento normativo”. Per i questo i commercialisti suggeriscono di “procedere ad un allineamento, ad una semplificazione e ad una migliore specificazione normativa delle due disposizioni, al fine di ridurre i notevoli ambiti di incertezza”.

Rispetto ai parametri definitori dell’entità di importo ammesso alle “garanzie speciali da COVID-19” che possono essere rilasciate da SACE e dal Fondo centrale PMI fino al prossimo 31 dicembre 2020 i commercialisti sottolineano come “nel decreto-legge vi è un uso alternato di termini quali “fatturato” e “ricavi”, una trascuratezza nell’affiancare al termine “ricavi”, ove utilizzato, quello di “compensi”, una indeterminatezza sulla tipologia di “dichiarazione fiscale” rilevante tra quelle possibili (REDDITI, IVA, entrambe?) e una inadeguatezza descrittiva di come procedere relativamente ai soggetti beneficiari costituiti o entrati in attività successivamente all’1 gennaio 2019, che devono necessariamente essere corrette in sede di conversione in legge del presente decreto”. La categoria chiede dunque di sostituire il termine “fatturato” con le parole “ricavi o

compensi” e affiancare al termine “ricavi”, ove utilizzato, le parole “o compensi”. Il Consiglio nazionale chiede anche di “sostituire le parole “dichiarazione fiscale” con “dichiarazione dei redditi” e di specificare ovunque (e non a intermittenza come risulta dagli attuali testi) che il parametro del 25% dei ricavi o compensi è da assumersi con riguardo ai ricavi o compensi dell’ultimo periodo relativamente al quale, al momento della presentazione della richiesta di finanziamento e garanzia, risulta depositato il bilancio o presentata la dichiarazione dei redditi”. I commercialisti sottolineano poi “la necessità di esplicitare normativamente l’esatta platea dei soggetti che possono richiedere i finanziamenti assistiti dalle “garanzie speciali da COVID-19”, chiarendo che vi rientrano anche gli studi associati dei professionisti”.

LE PROPOSTE IN AMBITO FISCALE

Sul fronte fiscale, la categoria ha ribadito, relativamente  ai versamenti e gli adempimenti tributari  “l’assoluta necessità di un sospensione dei termini, quanto meno, fino al mese di settembre 2020, che riguardi, oltre che le ritenute (ivi comprese quelle relative ai redditi di lavoro autonomo e agli agenti di commercio), i contributi previdenziali, i premi assicurativi e l’IVA da versare in autoliquidazione, anche le somme dovute, anche in forma rateale, in seguito alla notifica di atti dell’amministrazione finanziaria per i quali non si sia ancora verificato l’affidamento in carico agli agenti della riscossione e derivanti da avvisi bonari, accertamenti con adesione, acquiescenze agli accertamenti, atti di irrogazione di sanzioni e relative definizioni agevolate , mediazioni tributarie e conciliazioni giudiziali”. 

Altrettanto necessario, per la categoria, è “spostare in avanti il termine per la ripresa della riscossione, prevedendo che i versamenti sospesi debbano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale non inferiore a un anno a decorrere dal mese di gennaio 2021”. Altra misura ritenuta “prioritaria” è rappresentata dallo “sblocco” delle compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive maturati nel 2019. I commercialisti chiedono di “eliminare il vincolo, introdotto soltanto da quest’anno, della previa presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge”. Un intervento che secondo il Consiglio nazionale  “oltre a favorire la liquidità dei contribuenti permettendo loro l’utilizzo di crediti peraltro già maturati nei confronti dell’erario, trova giustificazione anche in considerazione dell’attuale impossibilità di presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2019, essendo ancora oggi indisponibili non solo gli applicativi necessari per la compilazione delle dichiarazioni e del modello allegato relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ma anche i dati precalcolati che ciascun contribuente è tenuto a scaricare preventivamente dal sito dell’Agenzia delle entrate, al fine di determinare il proprio ISA.”

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