Regola la concessione di contributi per sostenere i programmi e iniziative per transizione ecologica e circolare del «Green New Deal italiano».
Il Decreto del primo dicembre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Economia e delle finanze, rende disponibili 750 milioni di euro in forma di agevolazioni e contributi a fondo perduto per sostenere gli investimenti industriali in ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e l’economia circolare, coerentemente con il cosiddetto "Green new deal italiano".
Le risorse saranno a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI) di Cassa depositi e prestiti.
Di seguito, per punti analisi sintetica degli articoli:
- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Definisce l’ambito di applicazione e le risorse disponibili per le misurecontenute. Si specifica che i 750 milioni sono così ripartiti: 600 milioni di euro per la concessione di finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del FRI, e 150 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto, a valere sulle risorse del FCS.
- Art. 3 – Individua i soggetti beneficiari tra cui le imprese soggette a registrazione di cui all’art. 2195 c.c., le imprese agro-industriali, i centri di ricerca. Limporto progettuale per ciascuna impresa non può essere inferiore a 3 milioni di euro. Riporta le disposizioni per la partecipazione progettuale congiunta.
- Art. 4 – Contiene le tipologie di programma ammesse, tra cui progetti di decarbonizzazione dell’economia, economia circolare, riduzione e sostituzione della plastica, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico. Elenca inoltre i criteri per le attività di R&S e quelle di industrializzazione per accedere al beneficio previsto.
- Art. 5 – Definisce le spese e i costi ammissibili, categorizzati per le attività di R&S e le attività di industrializzazione.
- Art. 6 – Evidenzia che le agevolazioni ammesse sono di due tipi: finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, e contributo a fondo perduto a valere sui fondi del FSC. Il finanziamento agevolato e il contributo possono essere concessi a ciascuna impresa esclusivamente in concorso tra di loro. Sono inoltre stabiliti i criteri per la definizione del valore dell’agevolazione.
- Art. 7 – Stabilisce che al finanziamento agevolato debba essere associato un finanziamento bancario, secondo i principi di adeguata ripartizione del rischio di credito. Per l’intervento del Fcs, il Mise, l’Abi e Cdp stipulano una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti. Il Mise è il soggetto gestore e svolge, in fase di concessione ed erogazione del finanziamento, attività di adempimento tecnico e amministrativo per l’istruttoria delle domande. La banca finanziatrice, individuata dall’impresa richiedente all’interno dell’elenco disposto dal Mise, svolge attività relative alla valutazione del merito creditizio, alla delibera del finanziamento, alla stipula del contratto e all’erogazione. Cdp segue il monitoraggio delle risorse disponibili del FRI.
- Art. 8 – Tempi e quote del finanziamento: la quota del finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 10%. Il finanziamento agevolato può essere assistito da idonee garanzie, ed è concesso a tasso non inferiore allo 0.5% nominale annuo. La durata del finanziamento può andare dai quattro ai quindici anni.
- Art. 9 – Reca disposizioni relative alla procedura di accesso.
- Art. 10 – Definisce le specifiche relative all’istruttoria e alla valutazione dei programmi.
- Art. 11 e 12 – Stabiliscono i criteri per la concessione e per l’erogazione delle agevolazioni.
- Art. 13 – Dispone che il Mise, o i soggetti da esso incaricato, svolgano una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto agevolato, a metà del periodo di realizzazione previsto. A tal fine, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere una relazione sullo stato di attuazione del progetto.
- Art. 14 – Impone che le variazioni ai progetti siano tempestivamente comunicate al Mise.
- Art. 15 – Elenca i casi e le ragioni rispetto alle quali è prevista la revoca dell’agevolazione, nonché le modalità della revoca stessa.
- Art. 16 – Reca disposizioni in materia di monitoraggio, controlli e pubblicità.
- Art. 17 – Disposizioni attuative.
Provvedimento