E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di lunedì 21 marzo il provvedimento contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, cosiddetto "Dl Taglia prezzi".
Di seguito, per punti, una sintesi del Dl protagonista della riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso 18 marzo, incentrato su misure di contenimento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, prezzi dell’energia, sostegno alle imprese, oltre alle misure volte all'accoglimento dei rifugiati ucraini nel nostro Paese, ieri pubblicato in GU.
Titolo I – CONTENIMENTO DEI PREZZI GASOLIO E BENZINA
ART. 1 – Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione
Ridetermina le accise di benzina e gasolio a partire dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 esimo giorno successivo.
ART. 2 – Bonus carburante ai dipendenti
Per l’anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito
Titolo II – MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
ART. 3 – Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta. Tale credito d’imposta è comunque cedibile ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e senza facoltà di successiva cessione.
ART. 4 – Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta e per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Tale credito d’imposta è comunque cedibile ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e senza facoltà di successiva cessione.
ART. 5 – Incremento del credito d’imposta a favore delle imprese energivore e gasivore
Ridetermina il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 25% a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.
ART. 6 – Bonus sociale elettricità e gas
Amplia il tetto ISEE per l’accesso ai bonus sociali elettricità, dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, fino a 12 mila euro.
ART. 7 – Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e ARERA
Prevede la possibilità di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 5.000. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un’apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale. Inoltre, l’articolo prevede l’incremento della pianta organica del ruolo dell’ARERA di 25 unità così da ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.
Titolo III – SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Capo I – Misure per la liquidità delle imprese
ART. 8 – Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e fondo di garanzia PMI
Dispone che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possano richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro. L’articolo autorizza SACE a rilasciare garanzie a favore delle imprese a condizione che il costo dell’operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti. In ultimo, è disposto che per le finalità di cui all’articolo siano istituite due sezioni speciali con autonoma evidenza contabile.
ART. 9 – Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale
Dispone che i crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale siano cedibili dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.
ART. 10 – Imprese energivore di interesse strategico
Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, le garanzie emesse da SACE S.p.A in favore di soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la garanzia copre il 90% dell'importo del finanziamento concesso. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati il territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica.
Capo II – Misure per il lavoro
ART. 11 – Disposizioni in materia di integrazione salariale
Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
ART. 12 – Agevolazione contributiva per personale azienda in crisi
Include all’interno della disciplina dell’esonero contributivo, anche i lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in crisi nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese
Capo III – Misure a sostegno dell’autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo
ART. 13 – Marebonus e ferrobonus
Dispone l‘incremento di 19,5 milioni di euro per il 2022 per il marebonus e di 19 milioni di euro per il 2022 per il ferrobonus.
ART. 14 – Clausola di adeguamento corrispettivo
Interviene sui contratti di trasporto merci su strada, inserendo tra gli elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta, accanto al corrispettivo di servizio di trasporto e modalità di pagamento, anche una clausola di adeguamento al costo del carburante che, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del MiTE, preveda l’adeguamento del corrispettivo qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato. Prevede inoltre che per la determinazione del corrispettivo in caso di contratti di trasporto di merci su strada in forma orale, si adottano i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa italiana di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati dal MIMS, come periodicamente aggiornati, con cadenza trimestrale.
ART. 15 – Contributi pedaggi per il settore dell’autotrasporto
Incrementa di 20 milioni per il 2022 l’autorizzazione di spesa destinata dalla legge 451/1998 al comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture, da realizzare tramite apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse.
ART. 16 – Esonero versamento dei contributi per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti
Prevede che per l’esercizio finanziario 2022 non si applichi alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
ART. 17 – Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto
Istituisce nello stato di previsione del MIMS un fondo con dotazione di 500 milioni per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto, i cui criteri e modalità applicative sono demandati a un decreto MIMS-MEF da adottare entro 30 giorni.
ART. 18 - Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca
Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell'IVA. Il credito è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.
ART. 19 – Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari
Per sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni. Queste operazioni possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita da ISMEA e per la concessione delle garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2022.
ART. 20 - Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Per l’anno 2022 la dotazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura” è incrementata di 35 milioni di euro ed è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l’implementazione delle procedure finanziarie. L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.
ART. 21 – Disposizioni agricole in materia di economia circolare
Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l’uso di fertilizzanti chimici, aumentare l’approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato, ovvero quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, in ingresso di impianti di produzioni biogas prodotti da impianti aziendali e interaziendali, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.
ART. 22 – Credito d’imposta per IMU comparto turistico
Per il 2022 riconosce un credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive (anche agriturismi), imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto fieristico e congressuale, complessi termali e parti tematici, pari al 50% dell’importo versato per la seconda rata 2021 dell’IMU per gli immobili di categoria catastale D/2 presso cui è gestita l’attività ricettiva. I soggetti devono aver subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi di almeno 50% rispetto al corrispondente periodo 2019.
Capo IV – Contratti pubblici
ART. 23 – Revisione prezzi
Per l’aumento dei prezzi di materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto in favore delle stazioni appaltanti.
Titolo IV - RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo I - Golden power
ART. 24 – Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale – Golden Power– Interviene sulla disciplina del golden power, prevedendo che i relativi poteri speciali possano essere esercitati sul veto all’adozione di delibere degli organi di amministrazione di un’impresa “che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi” e relativamente, tra le altre cose, all’utilizzo di beni materiali o immateriali o, anche, all’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia.
Specifica poi che ai fini dell’esercizio del potere di veto in questione non sia soggetta a notifica alla PDCM di un’informativa nel caso in cui l’operazione sia in coso di valutazione o sia stata già valutata. Rispetto alla notifica dell’acquisizione da parte di chi acquisisce partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, specifica che ove sia possibile, la società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto notifica la medesima acquisizione. Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell’operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.
Prevede inoltre che entro 15 giorni dalla notifica, la società acquisita possa presentare memorie e documenti alla PDCM.
Infine, dispone che la società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
ART. 25 - Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 – interviene sugli obblighi e le informative connesse alle notifiche in caso di acquisti inerenti i settori strategici, prevedendo che:
ART. 26 - Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica – stabilisce che con DPCM, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, inerenti telecomunicazioni e 5G, e inerenti gli attivi strategici per energia, trasporti e comunicazioni, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei Ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all’unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l’esame della notifica al Consiglio dei Ministri. Con tale decreto vengono inoltre definite le modalità di presentazione di una pre-notifica che consenta l’esame da parte del Gruppo di coordinamento, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità di tali articoli e sulla autorizzabilità dell’operazione.
ART. 27 – Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali
Per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali.
ART. 28 – Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud
Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ulteriori beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
ART. 29 – Rafforzamento della disciplina cyber
Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, si prevedono interventi per intervenire sul rischio di prodotti tecnologici e di sicurezza informatica provenienti da aziende produttrici legate alla Federazione Russa. Le categorie e prodotti sono indicati dall’Agenzia Cyber, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza: sicurezza dei dispositivi (endpoint security) compresi applicativi antivirus, antimalware ed «endpoint detection and response» (EDR); «web application firewall» (WAF).
ART. 30 – Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche
L’articolo prevede che con DPCM, su proposta del MiSE e del MAECI, per motivi rilevanti per l’interesse nazionale e per la necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica (tra questi sono inclusi i rottami ferrosi). Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche hanno l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione. Vengono inoltre previste sanzioni per chi non rispetta tali indicazioni.
TITOLO V – ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
ART. 31 - Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina
Autorizza la protezione civile a definire ulteriore forme di assistenza e protezione per la situazione emergenziale ed a definire ulteriori forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale per un massimo di 60.000 unità.
ART. 32 - Misure urgenti per implementare l’efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Riduce le tempistiche del corso di formazione della procedura concorsuale per Vigili del fuoco.
ART. 33 Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione
In considerazione dello stato di emergenza, fino al 31.12.2022 la funzionalità Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale possono essere modificati in deroga alle disposizioni vigenti.
Art. 34 Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini
Consente l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitaroio, ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.
Art. 35 Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali
Dispone alcune modifiche al D.lgs relativo 5 dicembre 2017, n. 221 in materia di riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Tra le altre cose, stabilisce che i procedimenti autorizzativi si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle disposizioni europee e del Codice dell’amministrazione digitale. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.
Titolo VI – Disposizioni finali e finanziarie
Art. 36 Misure urgenti per la scuola
Dispone l’incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di 30 milioni di euro per il 2022.
Art. 37 Contributo straordinario contro il caro bollette
Prevede per l’anno 2022 un contributo straordinario da parte delle imprese energetiche che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. La base imponibile del contributo straordinario sarà costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l’incremento è inferiore al 10 per cento. Al fine di evitare ripercussioni sui prezzi al consumo, dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il prezzo medio di acquisto e di vendita dell’energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. L’Autorità, anche avvalendosi dell’ausilio della Guardia di finanza, riscontra sulla base dei dati ricevuti e di eventuali verifiche a campione la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Art. 38 Disposizioni finanziarie
Dispone le coperture finanziarie del provvedimento.
Art. 39 entrata in vigore
Dispone l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.