Cos'è e come funziona il fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa.
Il Fondo è stato istituto con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 43 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con una dotazione di 300 milioni di euro. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha stanziato il rifinanziamento di 250 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035.
Il Fondo acquisisce partecipazioni di minoranza, nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione e finanzia programmi di ristrutturazione anche attraverso il trasferimento di impresa.
A chi si rivolge
- imprese che hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico;
- imprese in difficoltà economico finanziaria:
- ai sensi degli orientamenti comunitari (paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01) oppure
- con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (stato di difficoltà non ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01);
- imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- titolari di marchi storici di interesse nazionale;
- società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250 (dato consolidato comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, impiegati in unità locali dislocate sul territorio nazionale);
- detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati.
Come funziona
Il Fondo effettua investimenti diretti nel capitale di rischio alle seguenti condizioni:
- la partecipazione diretta acquisita (Equity) deve essere di minoranza;
- l'intervento complessivo per singola operazione non può superare l’ammontare di 10 milioni di euro;
- l’operazione di investimento è effettuata unitamente e contestualmente a:
- investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30% delle risorse previste (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamenti comunitari);
- all’impresa proponente che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari)
- Exit a 5 anni con condizioni di uscita definite già nell’operazione di investimento.
In aggiunta o in alternativa all’acquisizione della partecipazione il Fondo può realizzare investimenti in quasi equity.
Principali obiettivi
- sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività d’impresa;
- ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi economico-finanziaria;
- attivare capitali privati/pubblici a sostegno dell’attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- instaurare una partnership tra la proprietà/management ed INVITALIA finalizzata alla creazione di valore per tutti gli azionisti, con un piano di ristrutturazione condiviso.
Termini e modalità per la presentazione delle domande
Con decreto direttoriale 20 gennaio 2021, sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per richiedere l’accesso al Fondo.
La gestione del Fondo è affidata alla società Invitalia s.p.a. ed è possibile presentare la domanda di accesso a decorrere dalle ore 12 del 2 febbraio 2021 utilizzando la procedura informatica online.
Normativa