GU, Bankitalia cambia le regole sui rapporti bloccati

Posted on 09/10/2026 in Economia by Redazione

Nuove regole Bankitalia per le cessioni in blocco: stop all'autorizzazione preventiva, resta l'informativa preventiva.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre il comunicato della Banca d'Italia che modifica la disciplina contenuta nella  Circolare della Banca d’Italia n. 288/2015  in materia di cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco effettuate dagli intermediari finanziari. La novità principale riguarda il superamento dell'obbligo di autorizzazione preventiva per le operazioni di maggiore rilevanza, sostituito da un regime di comunicazione preventiva all'Autorità di vigilanza.

L'intervento si inserisce nel processo di recepimento della direttiva europea CRD VI e anticipa le modifiche alla Circolare n. 288/2015 attualmente oggetto di consultazione pubblica. A livello nazionale, il decreto legislativo n. 208/2025 ha infatti modificato l'articolo 58 del Testo unico bancario e introdotto il nuovo articolo 58-bis, che disciplina la notifica preventiva dei trasferimenti rilevanti di attività e passività alla Banca d'Italia.

In base alla disciplina previgente, le cessioni di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco tra soggetti non appartenenti allo stesso gruppo finanziario erano soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia quando il valore dell'operazione superava il 10% dei fondi propri dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionario. L'autorizzazione veniva rilasciata entro 90 giorni, previa verifica della situazione tecnica e organizzativa dell'intermediario interessato.

Con il nuovo provvedimento, questo passaggio autorizzativo viene eliminato. Le operazioni considerate di maggiore rilevanza dovranno essere comunicate alla Banca d'Italia con congruo anticipo rispetto alla loro realizzazione, trasmettendo le informazioni già previste dalla normativa di vigilanza. Tra queste figurano la descrizione dell'operazione, gli obiettivi perseguiti, gli effetti sui requisiti prudenziali, sulla concentrazione dei rischi e sull'adeguatezza patrimoniale, nonché eventuali modifiche organizzative conseguenti all'operazione.

Resta invece in vigore l'obbligo di comunicazione successiva per le operazioni, anche infragruppo, il cui prezzo superi il 5% dei fondi propri dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionario. Rimangono inoltre invariati i poteri di vigilanza e di intervento attribuiti alla Banca d'Italia.

La riforma determina quindi il passaggio da un modello autorizzativo a un sistema di informativa preventiva, in linea con il nuovo quadro normativo europeo sui trasferimenti rilevanti di attività e passività. Pur venendo meno il procedimento autorizzativo, la Banca d'Italia conserva la possibilità di valutare preventivamente le operazioni sulla base delle informazioni ricevute e di esercitare i propri poteri di intervento qualora necessario.

Restano infine ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 58 del TUB, comprese quelle relative agli obblighi di pubblicità delle cessioni in blocco e agli effetti prodotti nei confronti dei soggetti interessati.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 9 ottobre 2026 e trovano applicazione anche ai procedimenti già in corso alla stessa data.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre il comunicato della Banca d'Italia che modifica la disciplina contenuta nella Circolare n. 288/2015 in materia di cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco effettuate dagli intermediari finanziari. La novità principale riguarda il superamento dell'obbligo di autorizzazione preventiva per le operazioni di maggiore rilevanza, sostituito da un regime di comunicazione preventiva all'Autorità di vigilanza.

L'intervento si inserisce nel processo di recepimento della direttiva europea CRD VI e anticipa le modifiche alla Circolare n. 288/2015 attualmente oggetto di consultazione pubblica. A livello nazionale, il decreto legislativo n. 208/2025 ha infatti modificato l'articolo 58 del Testo unico bancario e introdotto il nuovo articolo 58-bis, che disciplina la notifica preventiva dei trasferimenti rilevanti di attività e passività alla Banca d'Italia.

In base alla disciplina previgente, le cessioni di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco tra soggetti non appartenenti allo stesso gruppo finanziario erano soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia quando il valore dell'operazione superava il 10% dei fondi propri dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionario. L'autorizzazione veniva rilasciata entro 90 giorni, previa verifica della situazione tecnica e organizzativa dell'intermediario interessato.

Con il nuovo provvedimento, questo passaggio autorizzativo viene eliminato. Le operazioni considerate di maggiore rilevanza dovranno essere comunicate alla Banca d'Italia con congruo anticipo rispetto alla loro realizzazione, trasmettendo le informazioni già previste dalla normativa di vigilanza. Tra queste figurano la descrizione dell'operazione, gli obiettivi perseguiti, gli effetti sui requisiti prudenziali, sulla concentrazione dei rischi e sull'adeguatezza patrimoniale, nonché eventuali modifiche organizzative conseguenti all'operazione.

Resta invece in vigore l'obbligo di comunicazione successiva per le operazioni, anche infragruppo, il cui prezzo superi il 5% dei fondi propri dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionario. Rimangono inoltre invariati i poteri di vigilanza e di intervento attribuiti alla Banca d'Italia.

La riforma determina quindi il passaggio da un modello autorizzativo a un sistema di informativa preventiva, in linea con il nuovo quadro normativo europeo sui trasferimenti rilevanti di attività e passività. Pur venendo meno il procedimento autorizzativo, la Banca d'Italia conserva la possibilità di valutare preventivamente le operazioni sulla base delle informazioni ricevute e di esercitare i propri poteri di intervento qualora necessario.

Restano infine ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 58 del TUB, comprese quelle relative agli obblighi di pubblicità delle cessioni in blocco e agli effetti prodotti nei confronti dei soggetti interessati.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 9 ottobre 2026 e trovano applicazione anche ai procedimenti già in corso alla stessa data.

Povvedimento

 

 

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