Circolare 1010/2025: definite le indicazioni per l’addebito al fondo rischi delle spese legali per il recupero di crediti pubblici. I confidi dovranno rispettare la circolare per le azioni fuori dal decreto 3 aprile 2024
Si avvisa che, con la circolare n. 1010 del 6 maggio 2025, sono state definite, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto 3 aprile 2024, le indicazioni operative necessarie ai fini dell’addebito al fondo rischi delle spese legali sostenute per l’esperimento di azioni legali finalizzate al recupero di crediti pubblici non sottoposte, ratione temporis, alla disciplina prevista dal citato decreto del 3 aprile 2024.
Si rammenta che la disciplina del decreto direttoriale del 3 aprile 2024, pubblicato in data 8 aprile 2024, successivamente modificato con decreto direttoriale del 16 novembre 2024, pubblicato in data 20 novembre 2024, risulta interamente applicabile:
Pertanto, i confidi, ai fini dell’eventuale addebito ex post al fondo rischi delle spese legali sostenute in relazione ad azioni esperite non ricomprese nell’ambito di applicazione temporale del citato decreto (come sopra decritto), dovranno comunque rispettare le previsioni di cui alla circolare del 6 maggio 2025.
Si specifica in ogni caso che l’Amministrazione procederà, a prescindere dall’eventuale addebito di spese legali, in tutti i casi di avvenuta liquidazione di perdite a valere sul fondo rischi, per le operazioni di garanzia, ovvero di inadempimento di obblighi restitutori da parte dell’imprese beneficiarie, per le operazioni di finanziamento erogate a valere sul fondo rischi, sin dall’inizio dell’operatività, a verificare che il confidi abbia, con la diligenza professionale richiesta, posto in essere tutte le azioni a tutela del credito pubblico.
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