Dal Ministero misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi.
Riportiamo la sezione del sito del MiMIT che si riferisce alle misure per la crescita e il rafforzamento dei confidi.
La voci relative al Subentro in garanzie rilasciate da società o enti di garanzia in liquidazione e ai Finanziamenti agevolati da parte dei confidi sono consultabili online in sezioni dedicate.
E' stato adottato il decreto direttoriale del 27 giugno 2024, avente ad oggetto l’attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero sulla gestione del Fondo rischi costituito con i contributi assegnati ai confidi in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 147/2013.
Il decreto sostituisce il decreto direttoriale del 7 febbraio 2019.
Gli schemi per la presentazione della relazione di monitoraggio sono allegati al citato decreto e disponibili in versione editabile nella sottosezione “Monitoraggio e controllo” della presente pagina unitamente alla guida per l’inoltro della prevista documentazione al Ministero.
Si rammenta che il termine per la presentazione della relazione di monitoraggio per l’anno 2023 scade il 31 luglio 2024.
A seguito dell’adozione del nuovo Regolamento (UE) 2023/ n. 2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», l’Amministrazione ha proceduto a creare nuove versioni dei CAR di riferimento degli interventi attuati per tramite dei confidi ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, come da specifiche di cui all’avviso di seguito riportato
L’art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) affida al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, l’adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi).
Il termine per la presentazione delle domande di contributo è decorso in data 31.12.2018.
Soggetti destinatari del contributo
Tre le tipologie di consorzi collettivi di garanzia dei fidi destinatari del contributo:
Finalità del contributo
Il contributo è concesso ai fini della costituzione presso i confidi richiedenti di un apposito e distinto fondo rischi, che i medesimi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate, nei limiti e secondo le modalità previste dal decreto del 3 gennaio 2017.
L’attività di concessione di garanzie da parte dei confidi a valere sul fondo rischi ha termine con il completo esaurimento del fondo rischi e, comunque, non oltre il 31 dicembre del settimo anno successivo alla concessione del contributo.
Al termine dell’attività di concessione delle garanzie il contributo è restituito al Ministero entro i termini e secondo le modalità previste dal decreto del 3 gennaio 2017.
Beneficiari finali dell’intervento
Beneficiari dell’intervento sono le piccole e medie imprese (PMI) associate ai confidi destinatari del contributo, operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica.
Ai fini dell’accesso all’intervento pubblico le suddette PMI:
Agevolazione
L’agevolazione è rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata dai confidi destinatari del contributo a valere sul fondo rischi e il premio di garanzia effettivamente versato dalla PMI ai fini dell’accesso alla garanzia.
Il premio di garanzia deve essere determinato dal confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia.
Le agevolazioni sotto forma di garanzia sono concesse nei limiti di quanto previsto dai regolamenti de minimis vigenti e in particolare:
1. Regolamento (UE) n. 1407/2013, in favore delle imprese che operano nei settori diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli e dalla pesca e acquacoltura;
2. Regolamento (UE) n. 1408/2013, in favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
3. Regolamento (UE) n. 717/2014, in favore delle imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Ai fini dell’individuazione corretta del campo di applicazione dei diversi citati regolamenti de minimis, bisognerà in ogni caso fare riferimento alle rispettive pertinenti disposizioni.
L’efficacia dell’agevolazione concessa è condizionata alla preventiva registrazione dell’aiuto sviluppato a fronte della garanzia concessa nel competente Registro Aiuti di Stato e in particolare:
1) Registro Nazionale Aiuti (RNA), gestito dal Ministero dello sviluppo economico, per gli aiuti concessi ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013;
2) Registro SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli aiuti concessi ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013;
3) Registro SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura), gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli aiuti concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 717/2014.
Al fine di consentire l’attività di registrazione degli aiuti individuali sviluppati a fronte delle garanzie concesse, il Ministero dello sviluppo economico ha proceduto, nella qualità di Autorità Responsabile della misura di aiuto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 gennaio 2017, a censire la stessa nei Cataloghi di ciascuno dei citati Registri aiuti con i seguenti riferimenti:
RNA – CAR n. 28665
SIAN – CAR n. 14469
SIPA – CAR n. 10021
Ciascun confidi, in accordo alla disciplina della misura agevolativa, ai fini dell’operatività del fondo rischi, dovrà accreditarsi ai Registri aiuti nella qualità di soggetto concedente l’aiuto, mediante specifica richiesta (una per ciascun Registro aiuti) all’Ufficio competente, da inoltrare a mezzo piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://agevolazionidgiai.invitalia.it - sezione “Attuazione Misure”, utilizzata per la gestione operativa dell’intervento.
La richiesta, deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei Confidi - Richiesta di accreditamento al Registro nazionale aiuti di Stato [se la richiesta riguarda il RNA]; al Registro aiuti di Stato SIAN [se la richiesta riguarda il Registro SIAN]; al Registro aiuti di Stato SIPA [se la richiesta riguarda il Registro SIPA].
La richiesta dovrà contenere l’individuazione dell’Ufficio gestore del bando (il confidi) in relazione al quale verrà abilitato un unico soggetto in qualità di Amministratore Ufficio Gestore che potrà successivamente provvedere alla creazione delle ulteriori utenze necessarie al fine dell’alimentazione del Registro.
Nello specifico, nella richiesta è necessario inserire le seguenti informazioni obbligatorie:
Ufficio GESTORE
Utente AMMINISTRATORE
Soltanto ai fini dell’accreditamento ai Registri Aiuti SIAN e SIPA, alla richiesta dovrà essere allegato il file excel “template base”.
Una volta accreditati, i confidi potranno procedere a operare sui Registri aiuti, secondo le regole di funzionamento degli stessi.
Per informazioni relative alle modalità di funzionamento dei Registri aiuti, il confidi potrà fare riferimento alle Amministrazioni e agli Uffici competenti alla relativa gestione e ai canali di assistenza deputati.
Per la determinazione dell’intensità dell’aiuto è applicato il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 (di cui infra alla sezione normativa).
Per le informazioni sull’aggiornamento del fattore di rischio vai alla sezione dedicata agli Aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie (determinazione del premio teorico di mercato di una garanzia e dell’ESL).
Monitoraggio e controllo
Il Ministero effettua annualmente l’attività di controllo sulla gestione del fondo rischi da parte dei confidi secondo le modalità previste dal decreto direttoriale 27 giugno 2024.
I confidi gestori del fondo rischi sono tenuti a trasmettere al Ministero entro il termine del 31 luglio di ogni anno la relazione di Monitoraggio comprensiva di tutti gli allegati previsti.
La relazione di monitoraggio deve essere compilata in ogni sua parte, da ogni confidi gestore del fondo pubblico, in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o procuratore speciale.
I modelli da utilizzare sono esclusivamente quelli di seguito disponibili:
La procedura operativa per la compilazione e il caricamento della documentazione relativa alla relazione di monitoraggio ed i relativi allegati oggetto di controllo è descritta nella Guida alla compilazione e caricamento documentazione.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 221, della legge 145/2018, il Ministero ha provveduto ad accertare le risorse residue disponibili rispetto all’originario stanziamento previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Tali risorse, ai sensi dell’articolo 1, comma 221, della legge n. 145/2018 saranno assegnate ai confidi che realizzano operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Maggiori informazioni sulla pagina del sito del MiMIT