Moratoria ex lege: limiti alla revoca e sospensioni mutui

Posted on 18/02/2021 in Economia by Assolombarda

Focus di Assolombarda sulle novità in tema di moratorie.

Le moratorie sono una misura introdotta dal DL Cura Italia (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18) e potenziata prima dal DL Agosto e successivamente dalla Legge di Bilancio.

NOVITA' - Estesa la moratoria fino al 30 giugno 2021.  Per le imprese che si sono già avvalse della moratoria, prima dell'allungamento del beneficio,  è previsto un meccanismo automatico di rinnovo che può essere interrotto solo se l'azienda comunica espressamente di rinunciare alla proroga.

Alle PMI(1),con esposizioni debitorie "in bonis(2)" al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che inviano, entro il 31 gennaio 2021, a banche e intermediari finanziari un autocertificazioni(3) in cui dichiarano di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19":

  1. non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 giugno 2021, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
  2. sono prorogati fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
  3. viene sospesodal 17 marzo (anche se la comunicazione di sospensione viene presentata dopo e la rata non è stata pagata) al 30 giugno 2021 compreso, il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. E' facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interesi. Le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99

La moratoria ex lege sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti, senza alcuna commissione, del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. In caso di:

  • sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi che matureranno durante la sospensione (calcolati sul capitale residuo sospeso al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario) saranno ripagati in quote, dopo il 30 giugno 2021nel piano di ammortamento residuo;
  • sospensione della sola quota capitalegli interessi sul capitale ancora da rimborsare dovranno essere pagati anche durante il periodo di sopensione, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.

L'azienda può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata), previa comunicazione alla banca/intermediario, e riprendere il normale pagamento delle rate.

Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con  allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l’importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia(4) del 33%:

  • sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca, calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 giugno 2021 e quelli al 18 marzo 2020;
  • sui prestiti non rateali;
  • sulle singole rate e canoni sospesi.

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