Gli importi stanziati per i Pnrr nazionali possono essere modificati e aggiornati ma solo nelle modalità già previste dai regolamenti Ue. Le eventuali modifiche possono essere di entità molto limitata.
L’aggiornamento degli importi relativi alle sovvenzioni contemplate nell’ambito dei Piani nazionali di ripresa e resilienza è una eventualità prevista al momento della costituzione del dispositivo europeo RRF, Recovery and Resilience Facility. L’articolo 11 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo, infatti, stabilisce che, nel calcolo delle sovvenzioni per ogni Paese, il 30% dell’importo complessivo venga quantificato sulla base di diversi fattori, fra cui l’andamento del Pil reale nel 2020 e la variazione aggregata del Pil reale nel periodo 2020-2021, da aggiornare entro il 30 giugno 2022 sulla base dei dati di consuntivo sul Pil 2021.
Gli importi relativi alle sovvenzioni concesse all’Italia erano già stati significativamente rivisti al rialzo nel corso del processo di formazione del piano stesso, in relazione all’evolvere delle stime sul Pil del biennio 2020-2021. L’utilizzo dei dati di consuntivo, dell’Italia e degli altri paesi, potrebbe portare ad una revisione degli importi anzidetti, che, sulla base dei dati attualmente disponibili, ci si aspetta possa essere di importo molto limitato per l’Italia e comunque tale da determinare un impatto marginale sulla portata dell’intero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
In ogni caso, ogni eventuale variazione delle somme relative alle sovvenzioni potrà essere assorbita secondo quanto previsto dal regolamento che disciplina il dispositivo, attraverso il ricorso a diverse fonti di finanziamento europee o nazionali.