Commento di FundsPeople al report del Forum per la Finanza Sostenibile sulla tassonomia europea delle attività eco-compatibili.
Il paper del Forum per la Finanza Sostenibile ha messo in luce che la tassonomia europea delle attività eco-compatibili rappresenta un utile strumento per gli investitori per finanziare una transizione inclusiva, ma è necessario continuare a lavorare sugli aspetti informativi. FundsPeople ha creato un gruppo di lavoro focalizzato sulla condivisione di esperienze, buone pratiche e criticità con l’obiettivo di coadiuvare le aziende nella divulgazione delle informazioni sulla sostenibilità e consentire, in questo modo, l’allineamento dei portafogli di investimento a quanto stabilito dalla tassonomia per le attività sostenibili della Commissione Europea. È lo sforzo operato dal Forum per la Finanza Sostenibile tramite il confronto con i propri soci sfociato in un documento che riporta i principali passaggi operati, a livello europeo, in chiave sostenibile. La tassonomia delle attività economiche eco-compatibili, la cosiddetta Taxonomy Regulation – TR (Regolamento UE 2020/852) è uno degli interventi normativi centrali in cui si è sviluppato l’Action Plan sulla finanza sostenibile avviato dalla Commissione a marzo 2018 e che prevede, come sottolinea il FFS “una classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili in base all’allineamento agli obiettivi ambientali dell’Unione Europea e al rispetto di alcune clausole di carattere sociale”. Nello specifico la tassonomia richiama all’azione le imprese (che devono valutare le proprie attività in ottica sostenibile), gli investitori e le istituzioni (chiamate a normare la transizione ecologica) sulla base di una serie di obiettivi ambientali. Le altre due gambe dell’azione europea sulla sostenibilità riguardano la Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (Non-Financial Reporting Directive - NFRD) sfociata successivamente nella Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), e la più nota al mondo finanziario Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR (Regolamento 2019/2088), che impone specifici requisiti di disclosure per i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali (art. 8 SFDR) e per i prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (art. 9 SFDR). Complessivamente – specifica il Forum –, l’obiettivo di CSRD, TR e SFDR è incrementare la trasparenza del mercato, e ciascuno degli interventi normativi è “funzionale alla produzione di dati e informazioni che servono per soddisfare i requisiti di trasparenza dell’altro”.
LA TASSONOMIA, BIGLIETTO DA VISITA DELLE IMPRESE
In base all’analisi operata dal FFS emerge dunque come obiettivo della tassonomia sia quello di esaminare la propria attività attraverso indicatori di performance (KPI) quali: il fatturato (Turnover) proveniente dalle attività produttive già allineate alla tassonomia; gli investimenti in conto capitale (Capex); le spese operative (Opex). Questi dati consentono agli investitori di eseguire l’analisi dell'allineamento delle imprese agli obiettivi ambientali, tenendo conto dei loro progetti di decarbonizzazione. Ciò dovrebbe indirizzare, in modo più trasparente e consapevole, verso investimenti sostenibili low-carbon o carbon neutral (come le energie rinnovabili). Nella nuova strategia sulla finanza sostenibile della Commissione UE, pubblicata il 6 luglio 2021, una delle principali linee d’azione riguarda il potenziamento del ruolo della finanza sostenibile nel supportare la transizione: per esempio, la strategia menziona l’introduzione di criteri minimi di sostenibilità per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ESG e label condivisi per i transition bond, i sustainability-linked bond e per i benchmark ESG.
LA CENTRALITÀ DEL DATO
Il Forum fa poi il punto sulla centralità del dato: affidabilità e comparabilità sono fondamentali per l’efficacia delle normative europee. Alla trasparenza dei dati si associa anche l’allargamento della platea delle aziende tenute a divulgare informazioni ESG. A oggi l’art. 8 della TR si applica alle imprese che sono già tenute a redigere la rendicontazione di sostenibilità (ora secondo la NFRD, in futuro secondo la CSRD).
Si tratta comunque di un percorso che dovrà concretizzarsi nel corso del tempo e si affiancherà a tutta una serie di iniziative messe in atto dalla Commissione anche nell’ambito degli altri pilastri del percorso sostenibile inaugurato oltre tre anni fa. Già a marzo 2021 SFDR ha introdotto nuove regole di trasparenza e, come anticipato, il 21 aprile di quest’anno Bruxelles ha adottato una serie di emendamenti a sei regolamenti delegati delle Direttive MiFID II, IDD, UCITS, AIFM e Solvency II con l’obiettivo di incrementare la trasparenza sui temi di sostenibilità nei servizi finanziari. In definitiva, sottolinea il Forum, gli intermediari dovranno essere in grado di “comprendere e spiegare la nuova documentazione comprensiva di numerosi indicatori per rappresentare al cliente il potenziale impatto dei fattori ESG sulla redditività dell’investimento e, viceversa, gli impatti provocati dagli investimenti sui fattori ESG, soprattutto in ottica di medio-lungo termine”. Il ruolo del consulente sarà dunque sempre più imprescindibile per la definizione delle conseguenze (positive e negative) degli investimenti sostenibili, e nel “comprendere e soddisfare, nella maniera più appropriata, le aspettative della clientela”.