Pubblicate le FAQ del MIMIT sul Decreto Greenwashing: focus su etichette, garanzie e requisiti per le dichiarazioni ambientali.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato una serie di FAQ applicative sul decreto che recepisce la direttiva europea in materia di responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, il cosiddetto Decreto Greenwashing. I chiarimenti puntano a favorire un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni, rafforzando la trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori e contrastando le pratiche commerciali potenzialmente ingannevoli.
Le FAQ affrontano tre aspetti centrali della nuova disciplina: le modalità di utilizzo dell'avviso e dell'etichetta armonizzati relativi alla garanzia legale di conformità e alla garanzia commerciale di durabilità, i requisiti applicabili alle asserzioni ambientali e alle asserzioni ambientali generiche, nonché il trattamento dei prodotti già immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore delle nuove norme.
Particolare attenzione viene dedicata al tema dei claim ambientali, uno degli ambiti più sensibili nella lotta al greenwashing. Il Ministero precisa che la valutazione di un'eventuale pratica commerciale scorretta deve essere effettuata caso per caso, sulla base delle specifiche circostanze e degli elementi emersi nell'istruttoria.
Secondo le FAQ, l'utilizzo di termini come “verde” o “blu” nel nome di un marchio, di un'impresa o di un prodotto, così come l'impiego di tali colori nella comunicazione commerciale, non costituisce automaticamente un'indicazione ambientale. Ciò vale purché, nel contesto di riferimento, tali elementi non inducano il consumatore medio a ritenere che il prodotto, il marchio o l'azienda offrano particolari benefici ambientali.
Diverso il caso in cui espressioni quali “verde”, “eco”, “naturale”, “blu” o “clima neutro” siano utilizzate in modo da evocare un'associazione con la sostenibilità ambientale. Anche in assenza di ulteriori messaggi pubblicitari espliciti, tali riferimenti possono essere considerati vere e proprie indicazioni ambientali. In queste situazioni, l'operatore economico è tenuto a fornire una specificazione chiara, precisa e facilmente visibile del beneficio ambientale vantato.
Qualora tale precisazione non venga fornita, l'indicazione sarà considerata un'asserzione ambientale generica e dovrà rispettare requisiti particolarmente stringenti. In particolare, l'impresa dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un'eccellente prestazione ambientale riconosciuta e coerente con il messaggio comunicato al consumatore.
Le FAQ confermano quindi l'orientamento del legislatore verso una maggiore tutela del consumatore, imponendo che le dichiarazioni ambientali siano fondate su evidenze verificabili, specifiche e correttamente contestualizzate. Un approccio che mira a rafforzare la fiducia del mercato e a garantire che la crescente attenzione alla sostenibilità si traduca in informazioni chiare e trasparenti, evitando messaggi generici o potenzialmente fuorvianti.
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