Approvata in Commissione Politiche dell’UE la risoluzione sulla Proposta di Regolamento UE sul rating ambientale, sociale e di Governance (ESG). Necessaria trasparenza dei dati delle società di rating ESG.
Riportiamo, fonte Senato della Repubblica la proposta di regolamento ESG.
La 4a Commissione permanente,
premesso che:
- la proposta di regolamento COM(2023) 314 introduce un quadro normativo dell'Unione europea volto a migliorare la qualità e la trasparenza dei rating ambientali, sociali e di governance (ESG - Environmental, Social and Governance), anche detti rating di sostenibilità, che esprimono una valutazione su un'impresa emittente, un titolo o un fondo, rispetto all'impegno in ambito ambientale, sociale e di governance, in termini di etica e di compliance;
- l'obiettivo generale della proposta è quello di favorire l'affidabilità del sistema di rating ESG, per rafforzare la capacità degli investitori di prendere decisioni di investimento più informate riguardo agli obiettivi di sostenibilità, tutelandoli anche dalla disinformazione come il greenwashing (falso impegno ambientale) o il social washing (falso impegno sociale), nonché di rafforzare la chiarezza sulle operazioni dei fornitori di rating ESG, per prevenire potenziali conflitti di interesse;
ritiene che la proposta:
- rispetti il principio di attribuzione, essendo correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle normative nazionali per il buon funzionamento del mercato interno;
- rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di favorire l'affidabilità di un sistema di rating ESG, capace di indirizzare correttamente gli investimenti nel mercato europeo dei capitali, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, ma richiede un'azione a livello di Unione. Attualmente, infatti, non esiste un quadro normativo dell'UE per i fornitori di rating ESG e gli Stati membri non disciplinano le attività dei fornitori di rating ESG né le condizioni alle quali essi operano. Ciascun fornitore segue le proprie regole e ciò determina una mancanza di chiarezza in merito a quello che tali fornitori fanno e al modo in cui lo fanno. Inoltre, il mercato dei rating ESG è globale e alcuni grandi fornitori hanno la propria sede centrale nell'UE, mentre molti altri hanno sede al di fuori dell'UE, ma hanno imprese figlie nel territorio dell'Unione;
rileva tuttavia possibili carenze nel rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento ai seguenti aspetti:
- si ritiene opportuno approfondire se le misure specifiche introdotte a tutela dei fornitori di rating ESG siano effettivamente in grado di evitare un impatto sproporzionato della normativa su di essi, soprattutto sui fornitori che hanno natura di piccole e medie imprese (PMI), in termini di maggiori costi regolamentari e di vigilanza nonché di perdita di quote di mercato;
- si ritiene opportuno valutare se l'ambito e la portata delle disposizioni che attribuiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati ed esecutivi volti a disciplinare aspetti molto rilevanti della nuova normativa, tra i quali la procedura per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni e la tipologia di contributi da versare, sia coerente con i limiti previsti dagli articoli 290 e 291 del TFUE, anche al fine di introdurre eventualmente nel testo della proposta principi e criteri per la delimitazione dell'ambito oggettivo dei poteri delegati o esecutivi;
- con riferimento all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), si ritiene opportuno prevedere accertamenti e verifiche di conformità sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti che legittimano il fornitore di rating a operare sul mercato, non solo in caso di violazioni, ma anche in itinere;
- con riferimento all'articolo 13, che stabilisce che il Registro dei fornitori di rating ESG renderà noto l'elenco dei fornitori, si ritiene opportuno inserire anche un meccanismo di pubblicazione e trasparente pubblicità degli stessi rating, per rendere accessibile l'analisi e la comparazione, sia ai ricercatori sia ai cittadini interessati, anche al fine di migliorare la fiducia del consumatore nei confronti delle aziende e degli strumenti finanziari;
- con riferimento all'articolo 14, paragrafo 11, si ritiene opportuno stabilire criteri stringenti per garantire che i dati valutati siano effettivamente veritieri e corretti;
- con riferimento all'articolo 15, si ritiene opportuno prevedere che le società di consulenza non solo non dovranno essere le stesse che rilasciano i rating ESG, come è previsto, ma non dovranno controllare né direttamente né indirettamente le società di rating, al fine di evitare possibili conflitti di interesse;
- in relazione all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della proposta, che stabilisce che i fornitori di rating ESG non possano svolgere attività di emissione e vendita di rating del credito, per evitare potenziali conflitti di interessi, si ritiene opportuno valutare se non sia possibile ammettere l'esercizio delle attività ivi contemplate da parte dei fornitori di rating ESG, rafforzando ulteriormente gli obblighi di trasparenza;
- con riferimento all'articolo 16, paragrafo 1, si ritiene opportuno inserire criteri e meccanismi di verifica sulla base dei quali i fornitori di rating ESG provvedono affinché gli analisti, i dipendenti e tutte le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sono sotto il loro controllo, dispongano delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per svolgere le funzioni e i compiti loro attribuiti;
- con riferimento all'articolo 16, paragrafo 6, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre un organismo di controllo esterno con il potere di effettuare controlli a campione e con funzione di ricezione di eventuali esposti e segnalazioni;
- con riferimento all'articolo 16, paragrafo 8, che stabilisce che le persone di cui al paragrafo 1 non assumono alcuna posizione dirigenziale di rilievo presso un soggetto valutato, al cui rating hanno partecipato, per sei mesi dopo la fornitura del rating, si valuti l'opportunità di estendere il periodo di riferimento a un anno;
- con riferimento all'articolo 23, paragrafo 2, che stabilisce che i fornitori di rating ESG adottino tutte le misure necessarie per garantire che i rating ESG forniti non siano influenzati da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, si ritiene opportuno chiarire le responsabilità e il metodo di verifica;
- con riferimento all'articolo 23, paragrafo 6, che stabilisce che i fornitori di rating ESG riesaminino la loro attività con cadenza almeno annuale al fine di individuare potenziali conflitti di interessi, si ritiene opportuno che i risultati di tale verifica siano raccolti in una relazione e che sia designata un'autorità preposta al controllo;
- con riferimento all'articolo 25, paragrafo 1, si consideri che la fissazione di un tetto al massimo delle commissioni applicabili possa avere l'effetto di influenzare il mercato;
- con riferimento all'articolo 34, paragrafo 1, che stabilisce l'importo massimo della sanzione pecuniaria nella somma pari al 10 per cento del fatturato netto annuo totale del fornitore di rating ESG, si valuti l'opportunità di chiarire se tale fatturato ricomprenda anche quello non derivante dall'attività di rating ESG;
- con riferimento all'articolo 40, si ritiene opportuno introdurre criteri etici stringenti di autonomia ed equidistanza per il controllore finanziato dai controllati.