In Italia sempre più possibilità di sperimentare strumenti, prodotti e servizi innovativi con "Sperimentazione Italia". Il Leasing finanzia le aziende che investono in innovazione anche con la tecno Sabatini .
Il nostro Paese investe nell’innovazione meno di altri Stati dell’Unione Europea (European Commission - Country Report Italy 2020). Esistono tuttavia in Italia e all’estero potenzialità di sviluppo della creatività e dell’innovazione che devono essere messe a frutto più di quanto si sia fatto finora. L’Italia può avere un ruolo di laboratorio di innovazione di livello internazionale per permettere la nascita e lo sviluppo di tecnologie in grado di determinare benefici economici per il Paese e miglioramenti nella qualità della vita dei suoi cittadini.
“Sperimentazione Italia” rientra tra le azioni di Italia 2025, la strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese.
La sperimentazione di iniziative innovative è spesso impedita o ritardata da norme desuete, regolamentazioni particolarmente complesse, divieti e processi burocratici non sempre adeguati al nostro tempo. “Sperimentazione Italia” ha l’obiettivo di favorire l’apertura di un percorso più semplice e rapido per sottoporre a verifiche e ad esami progetti che hanno pochi o nessun precedente.
La misura riconosce a imprese, università, enti di ricerca, start up e spin off universitari (*), di qualunque settore, la possibilità di testare progetti pilota in ambito di digitalizzazione e innovazione tecnologica, in deroga a vincoli normativi.
In presenza dei necessari requisiti di sicurezza e della dovuta documentazione, i soggetti che chiedono di essere autorizzati a sperimentare strumenti, prodotti e servizi innovativi hanno la possibilità di accedere ad un iter semplificato al fine di ottenere il via libera. Per dare avvio a questa procedura sarà sufficiente presentare domanda al Dipartimento per la Trasformazione digitale e al Ministero dello Sviluppo economico che, a seguito di un’analisi approfondita sulla richiesta, possono autorizzare la sperimentazione definendone le caratteristiche e le modalità nelle quali andrebbe eseguita.
Qui di seguito un riassunto dei passi necessari per partecipare all’iniziativa e i successivi passaggi procedurali e autorizzativi:
Valutazione della domanda
Il Ministero dello Sviluppo economico, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, esamina la domanda e redige entro 30 giorni una relazione istruttoria. Questa contiene la proposta di autorizzazione con il via libera oppure il preavviso di diniego da indirizzare al Dipartimento per la Trasformazione digitale. Il Ministero dello Sviluppo economico può domandare al richiedente chiarimenti o integrazioni alla domanda e, in questo caso, la richiesta interrompe il termine dei 30 giorni, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta. Se le integrazioni richieste non vengono trasmesse entro il termine previsto, la domanda si intende respinta.
Autorizzazione della sperimentazione
Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati comportano effetti positivi sulla qualità dell’ambiente o della vita, e concrete probabilità di successo, il Dipartimento per la Trasformazione digitale, in accordo con il Ministero dello Sviluppo economico, autorizza la sperimentazione per la durata non superiore a un anno e prorogabile una sola volta. L’autorizzazione definisce anche le modalità di svolgimento e le prescrizioni ritenute necessarie per limitare i rischi ad essa connessi. L’autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta di competenza di altre amministrazioni statali.
Vigilanza sulla sperimentazione e relazione finale
Il Dipartimento per la Trasformazione digitale, in accordo con il Ministero dello Sviluppo economico, monitora e verifica la sperimentazione, analizza l’avanzamento delle iniziative, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell’ambiente e della vita. Al termine della sperimentazione, il soggetto richiedente trasmette al Dipartimento per la Trasformazione digitale e al Ministero dello Sviluppo economico una relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonché i benefici economici e sociali conseguiti.
Il Dipartimento per la Trasformazione digitale attesta se l’iniziativa promossa dall’impresa richiedente si è conclusa positivamente ed esprime al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente per materia un parere sulla eventuale opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore che disciplinano l’attività oggetto di sperimentazione.
La norma esclude possibilità di deroga per una serie di fattispecie. Non può essere disposta in alcun caso la deroga a disposizioni a tutela della salute, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici. Lo stesso vale per disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia, come indicato nel Decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, né possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea o da obblighi internazionali.
Inoltre, non è possibile sperimentare nelle attività in materia di:
Le domande possono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata (Pec) rispettivamente al Dipartimento della Trasformazione digitale e al Ministero dello Sviluppo economico ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (Pec):
dtd.sperimentazioneitalia@pec.governo.it; dgpiipmi.div06@pec.mise.gov.it;
Link utili:
* Per Spin off universitario si intende una società finalizzata all’utilizzazione economica dei risultati della ricerca universitaria, a favore della quale l’Università autorizzi la partecipazione del proprio personale di ruolo e non di ruolo, anche all’atto della costituzione ed inoltre renda disponibili alcuni servizi per facilitarne l’avvio e il primo sviluppo. Rif. articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.