Il MEF ripropone la posizione del 2002: l'acquisto di beni da parte delle società di leasing non è un investimento in senso economico e, pertanto, l'agevolazione dell'iper ammortamento non è fruibile.
Marcia indietro delle Entrate sulla spettanza dell’iper-ammortamento in caso di leasing operativo degli intermediari finanziari.
Con il principio di diritto numero n. 2/2020, pubblicato il 28 gennaio scorso, le Entrate hanno infatti negato l’agevolazione in capo al soggetto locatore (società di leasing), in quanto – nell’ambito dello schema del leasing operativo disciplinato dalla Banca d’Italia - l’intermediario finanziario non effettuerebbe un “vero investimento”, sopportandone i rischi in senso proprio, ma una operazione a garanzia del rischio di credito.
A supporto delle proprie conclusioni, l’Agenzia richiama le indicazioni di Banca d’Italia con la circolare n. 288/2015 che consente gli intermediari finanziari il leasing operativo “a condizione che sia negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore".
La risposta delle Entrate ripropone una vecchia posizione, già espressa nella circolare 41 del 2002 (in tema di “Tremonti-bis”) che, proprio partendo dalle caratteristiche del leasing operativo degli intermediari finanziari, aveva escluso che l'acquisto di beni da parte delle società di leasing si potesse configurare come investimento in senso economico e che le società stesse, pertanto, potessero fruire dell'agevolazione.
Tale posizione, tuttavia, era ritenuta superata a seguito della risoluzione 175 del 2003 con cui le Entrate avevano operato una bipartizione tra leasing finanziario ed operativo in funzione della presenza o meno della clausola di riscatto, chiarendo che ai contratti di leasing operativo – anche se stipulati dagli intermediari finanziari – sono sempre applicabili le disposizioni fiscali in materia di locazione o noleggio.
Il ragionamento della risoluzione 175 era che la società di leasing che stipula contratti di leasing operativo, pur con le modalità prescritte dalla Banca d’Italia, effettua pur sempre una prestazione di servizi consistente nella messa a disposizione di un bene. Secondo quanto si legge nella risoluzione, non rileva a qualificare la locazione operativa come operazione assimilabile alla locazione finanziaria, la circostanza che la Banca d’Italia abbia stabilito condizioni che sollevano la società di leasing del rischio insito nell’operazione.
La risoluzione 175 ha imposto alle società di leasing il calcolo dell’ammortamento fiscale sui beni concessi in leasing operativa secondo i coefficienti tabellari, anche qualora in bilancio il bene fosse ammortizzato con criteri finanziari. A fronte di tale impostazione, si è finora ritenuto che gli incentivi agli investimenti spettassero in relazione ai beni concessi in leasing operativo, anche perché era espressamente esclusa la possibilità per i soggetti locatari di fruire delle agevolazioni. La stessa circolare 4/E del 2017, peraltro, aveva chiarito la spettanza dell’agevolazione in capo al soggetto locatore per i beni concessi in locazione operativa, senza prevedere esclusioni soggettive.
La nuova posizione espressa nel principio di diritto apre quindi un “salto” nella disciplina agevolativa, perché da un lato esclude le società finanziarie dalla spettanza dell’incentivo per i beni concessi in leasing operativo e, dall’altro, non sembra estendere il beneficio in capo al locatario (come avviene in caso di leasing finanziario). In pratica nessuno dei soggetti coinvolti - locatore ovvero locatario – potrebbe beneficiare dell’agevolazione, a fronte dell’effettiva immissione di un bene nel circuito produttivo.