In allegato le Circolari 4/E e 5/E sull'applicazione del cd. decreto “Cura Italia”.
In allegato le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E su "chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini (articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)" e 5/E "termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi (articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18".
In particolare, la seconda circolare, chiarisce la sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi - cioè "decorso il termine utile per la proposizione del ricorso" - ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto "Cura Italia”),
Avendo il dl 17 marzo 2020, n. 18, disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, ne consegue che la sospensione del termine per ricorrere ai sensi del citato articolo 83 comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti:
− in sede di acquiescenza all’atto ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; oppure,
− in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.
Quindi, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile.
In allegato le due circolari.