Il nuovo pacchetto antiriciclaggio Ue, che il 18 gennaio ha registrato l’«accordo provvisorio» tra Consiglio e Parlamento, apre scenari nuovi e davvero molto incisivi nella lotta al money laundering continentale.
Il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio, che mira a proteggere i cittadini e il sistema finanziario dell'UE dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo.
L'accordo è parte integrante del nuovo sistema antiriciclaggio dell'UE. Migliorerà il modo in cui sono organizzati e collaborano i sistemi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, garantendo che agli autori di frodi, alla criminalità organizzata e ai terroristi non sia lasciato spazio per legittimare i loro proventi attraverso il sistema finanziario.
Vincent van Peteghem, ministro belga delle Finanze
Con il nuovo pacchetto, tutte le norme applicabili al settore privato saranno trasferite in un nuovo regolamento; la direttiva si occuperà invece dell'organizzazione di sistemi istituzionali antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) a livello nazionale negli Stati membri.
L'accordo provvisorio su un regolamento antiriciclaggio armonizzerà per la prima volta in modo esaustivo le norme in tutta l'UE, colmando le eventuali lacune usate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario.
L'accordo sulla direttiva migliorerà l'organizzazione dei sistemi antiriciclaggio nazionali.
I soggetti obbligati, quali gli enti finanziari, le banche, le agenzie immobiliari, i servizi di gestione patrimoniale, le case da gioco e i commercianti, svolgono un ruolo centrale di custodi nel quadro AML/CTF, in quanto godono di una posizione privilegiata per individuare le attività sospette.
L'accordo provvisorio estende l'elenco dei soggetti obbligati a nuovi organismi. Le nuove norme riguarderanno la maggior parte del settore delle cripto-attività, obbligando tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività a effettuare un'adeguata verifica della loro clientela. In pratica essi dovranno verificare fatti e informazioni relativi ai loro clienti, nonché segnalare le attività sospette.
In base all'accordo, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovranno applicare misure di adeguata verifica della clientela quando eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 1 000 EUR. L'accordo aggiunge misure intese a mitigare i rischi in relazione alle operazioni con portafogli auto-ospitati.
Altri settori interessati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione saranno i soggetti che commerciano beni di lusso quali pietre e metalli preziosi, nonché i gioiellieri, gli orologiai e gli orafi. Anche i commercianti di automobili di lusso, aerei e yacht nonché di beni culturali (come le opere d'arte) diventeranno soggetti obbligati.
L'accordo provvisorio riconosce che il settore del calcio presenta un rischio elevato, ed estende l'elenco dei soggetti obbligati alle società e agli agenti nel settore del calcio professionistico. Tuttavia, poiché tale settore e il relativo rischio sono soggetti ad ampie variazioni, gli Stati membri disporranno della flessibilità necessaria per eliminarli dall'elenco se presentano un rischio basso. Le norme si applicheranno dopo un periodo di transizione più lungo, cinque anni dopo l'entrata in vigore, anziché tre anni dopo come per gli altri soggetti obbligati.
Il Consiglio e il Parlamento hanno inoltre introdotto specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per quanto riguarda i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i prestatori di servizi per le cripto-attività.
Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto che gli enti creditizi e finanziari adotteranno misure rafforzate di adeguata verifica qualora i rapporti d'affari con persone molto facoltose (ad alto patrimonio netto) comportino la gestione di un grande quantitativo di attività. Il mancato rispetto di tale obbligo sarà considerato un fattore aggravante nel regime sanzionatorio.
In tutta l'UE è fissato un limite massimo di 10 000 EUR per i pagamenti in contanti, che renderà più difficile il riciclaggio da parte dei criminali. Gli Stati membri avranno la flessibilità di imporre un limite massimo inferiore, se lo desiderano.
Inoltre, in base all'accordo provvisorio, i soggetti obbligati dovranno identificare e verificare l'identità di una persona che effettua un'operazione occasionale in contanti di importo compreso tra 3000 EUR e 10 000 EUR.
L'accordo provvisorio rende le norme sulla titolarità effettiva più armonizzate e trasparenti. La titolarità effettiva si riferisce alle persone che controllano effettivamente la titolarità di un soggetto giuridico (come una società, una fondazione o un trust) o godono dei relativi benefici, sebbene il titolo o la proprietà siano intestati a un altro nome.
L'accordo chiarisce che la titolarità effettiva si basa su due componenti — proprietà e controllo — che devono essere entrambe analizzate per identificare tutti i titolari effettivi di tale soggetto giuridico o di diversi tipi di soggetti, compresi i soggetti non UE quando fanno affari o acquistano beni immobili nell'UE. L'accordo fissa la soglia della titolarità effettiva al 25%.
Sono precisate anche le norme correlate applicabili alle strutture di proprietà e controllo a più livelli per garantire che non sia più possibile nascondersi dietro vari livelli di proprietà delle società. Parallelamente, sono precisate le disposizioni in materia di protezione e conservazione dei dati per agevolare e accelerare il lavoro delle autorità competenti.
L'accordo prevede la registrazione della titolarità effettiva di tutti i soggetti stranieri che possiedono beni immobili, con retroattività fino al 1º gennaio 2014.
I soggetti obbligati saranno tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica alle operazioni occasionali e ai rapporti d'affari che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, le cui carenze nei regimi nazionali antiriciclaggio e antiterrorismo li rendono una minaccia per l'integrità del mercato interno dell'UE.
La Commissione effettuerà una valutazione del rischio sulla base degli elenchi del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI, l'ente di normazione internazionale in materia di antiriciclaggio). Inoltre l'elevato livello di rischio giustificherà l'applicazione di specifiche contromisure dell'UE o nazionali supplementari, a livello sia dei soggetti obbligati che degli Stati membri.
In base all'accordo provvisorio, le informazioni trasmesse al registro centrale dovranno essere verificate. I soggetti o gli istituti associati a persone o entità oggetto di sanzioni finanziarie mirate dovranno essere segnalati.
La direttiva conferisce agli organismi responsabili dei registri il potere di effettuare ispezioni nei locali dei soggetti giuridici registrati, in caso di dubbi circa l'accuratezza delle informazioni in loro possesso.
L'accordo stabilisce inoltre che, oltre alle autorità di supervisione e pubbliche e ai soggetti obbligati, possono accedere ai registri, tra l'altro, persone del pubblico aventi un interesse legittimo, tra cui la stampa e la società civile.
Al fine di agevolare le indagini sui piani criminali riguardanti beni immobili, il testo garantisce che i registri immobiliari siano accessibili alle autorità competenti attraverso un punto di accesso unico, mettendo a disposizione, ad esempio, informazioni su prezzo, tipo di proprietà, dati storici e gravami quali ipoteche, restrizioni giudiziarie e diritti di proprietà.
Ciascuno Stato membro ha già istituito un'unità di informazione finanziaria (FIU) per prevenire, segnalare e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Tali FIU sono responsabili della ricezione e dell'analisi delle informazioni riguardanti attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare sotto forma di segnalazioni da parte di soggetti obbligati.
In base all'accordo, le FIU avranno accesso immediato e diretto alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative, comprese, tra l'altro, le informazioni fiscali, le informazioni su fondi e altri beni congelati a seguito di sanzioni finanziarie mirate, le informazioni su trasferimenti di fondi e trasferimenti di cripto attività, i registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto, i dati doganali e i registri nazionali delle armi.
Le FIU continuano a comunicare informazioni alle autorità competenti incaricate di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità con un ruolo investigativo, di procura o giudiziario. Nei casi transfrontalieri, le FIU coopereranno più strettamente con le loro controparti nello Stato membro interessato dalla segnalazione di attività sospetta. Il sistema FIU.net sarà potenziato per consentire la rapida diffusione delle segnalazioni transfrontaliere.
Secondo l'accordo provvisorio, l'applicazione dei diritti fondamentali si conferma come parte integrante del lavoro delle FIU ed è presa in considerazione al momento di prendere decisioni.
L'accordo stabilisce un quadro solido che consente alle FIU di sospendere o rifiutare il consenso a un'operazione, allo scopo di effettuare le loro analisi, valutare i sospetti e comunicare i risultati alle autorità competenti per permettere l'adozione di misure appropriate.
In base all'accordo, ciascuno Stato membro garantirà che tutti i soggetti obbligati che hanno sede nel suo territorio siano sottoposti a una supervisione adeguata ed efficace da parte di uno o più supervisori. I supervisori applicheranno un approccio basato sul rischio.
I supervisori segnaleranno alle FIU i casi sospetti. Analogamente alle disposizioni del regolamento AMLA, sono introdotte nuove misure di supervisione per il settore non finanziario, con i cosiddetti collegi di supervisione. L'AMLA elaborerà progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscano le condizioni generali che consentono il corretto funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT.
Secondo l'accordo provvisorio, le valutazioni dei rischi a livello sia dell'UE che nazionale rimangono uno strumento importante. La Commissione effettuerà una valutazione a livello dell'UE dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e formulerà raccomandazioni agli Stati membri sulle misure che dovrebbero seguire. Gli Stati membri procederanno inoltre a valutazioni del rischio a livello nazionale e si impegneranno ad attenuare efficacemente i rischi individuati in tali valutazioni.
I testi saranno ora messi a punto e presentati ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti e al Parlamento europeo per approvazione. Se approvati, i testi dovranno essere adottati formalmente dal Consiglio e dal Parlamento, prima di essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE e di entrare in vigore.
Il 20 luglio 2021 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare le norme dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Il pacchetto comprende: