ASSILEA, chiarimenti su garanzia SACE

Posted on 28/04/2020 in Normativa by Assilea

Assilea fornisce primi chiarimenti suii principali contenuti del Manuale Operativo (allegato) adottato da SACE S.p.A. per l’accesso – fino al 31 dicembre 2020 – alla garanzia c.d. ‘Garanzia Italia’ per i finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese colpite dall’epidemia COVID-19 (di cui all'art. 1 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, D.l. ‘Liquidità’).

Il finanziamento deve essere destinato a

  1. investimenti (come nel caso della locazione finanziaria),
  2. costi del personale
  3. capitale circolante

e il relativo costo che viene coperto dalla Garanzia SACE - composto da I) remunerazione della Garanzia SACE, II) commissioni comunque limitate al recupero dei costi e III) tasso di interesse - dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto all'impresa dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche. ma prive della garanzia SACE. Tale circostanza deve essere documentata e attestata dal rapporto del rappresentante legale del soggetto finanziatore.

Il finanziamento da erogare – ovvero già erogato nell’intervallo di tempo tra il 9 aprile il 17 maggio 2020 – deve avere una durata non superiore a 6 annicon la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

Per quel che riguarda il periodo dal 9 aprile fino al 17 maggio 2020, la delibera ed erogazione del finanziamento potrà avvenire anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di garanzia a SACE e/o all’emissione della garanzia stessa.

Per essere ammissibile alla garanzia, il finanziamento deve:

  • avere un piano di ammortamento con rata e quota capitale costante;
  • prevedere periodicità di pagamento delle rate trimestrale (fine trimestre solare)
  • essere erogato per cassa per l’intero importo (unica soluzione) su un conto corrente dedicato dell’impresa beneficiaria, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento entro 30 giorni, nel caso previsto dall’Articolo 5.6 (Rilascio della Garanzia SACE), ovvero entro 45 giorninel caso previsto dall’Articolo 5.7 (Rilascio della Garanzia SACE) delle Condizioni di contratto, a decorrere dall’avvenuto rilascio della Garanzia SACE.

 Il conto corrente dedicato deve esserecomunicato a SACE al momento dell’erogazione.

 

Tipologia, caratteristiche e remunerazione della garanzia SACE

Come specificato anche dall' art. 1 del c.d. D.L. ‘Liquidità’, la garanzia SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nonché conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio e ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti per capitale interessi e oneri.

A titolo di remunerazione della garanzia SACE sono dovute le commissioni annuali anticipate dalle imprese beneficiarie nella misura individuata dal richiamato art. 1  e secondo le seguenti modalità:

  • per la prima annualità sarà dovuto dal soggetto finanziatore a SACE l’ultimo giorno del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del finanziamento;
  • per annualità successive alla prima sarà di volta in volta corrisposto dal soggetto finanziatore a SACE alla data che cade un anno dopo la data di pagamento del corrispettivo annuale relativo alla prima annualità (a tal fine il soggetto finanziatore includerà nel contratto di finanziamento un impegno dell'impresa beneficiaria a corrisponderle l’importo volta per volta dovuto a SACE coerentemente con le scadenze sopra indicate).

 

Rilascio della garanzia SACE

Come noto il processo per l'ottenimento della garanzia individua:

  1. una procedura semplificataper le imprese con fatturato individuale inferiore a 1,5 miliardi di euro e con numero di dipendenti in Italia inferiore a 5.000, per finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di euro;
  2. unaprocedura ordinariariservata ad imprese con fatturato individuale superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5.000 e per finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro.

Pertanto, una volta ricevuta dall’impresa beneficiaria la richiesta di finanziamento, la banca o l’intermediario finanziario avvierà l’istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo, sottoporrà una proposta di delibera ai propri organi competenti. All’esito di tale delibera positiva, la banca o l'intermediario finanziario invierà a SACE apposita richiesta di rilascio della garanzia.

Le richieste di rilascio della garanzia – processate da SACE rispettando il loro ordine cronologico – sono sottoposte a tutte le opportune verifiche in esito alle quali, se ravvisate incongruenze, saranno notificate dalla stessa SACE alla banca o all’intermediario finanziario con apposita comunicazione di mancato accoglimento.

In caso di esito positivo, invece:

  1. nel caso delle imprese beneficiarie che rispondano ai requisiti per accedere alla procedura semplificata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del D.L. ‘Liquidità’ se l’impresa beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio, SACE emetterà la garanzia mediante comunicazione diretta al soggetto finanziatore del codice unico identificativo della garanzia SACE (il “Codice Unico Identificativo”) attraverso il portale on-line Garanzia Italia, confermando l’avvenuta emissione della stessa;
  2. nel caso delle imprese beneficiarie che accedano invece alla procedura ordinaria sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, ovvero dei dati certificati con riferimento alla

data di entrata in vigore del D.L. ‘Liquidità’ se l’impresa beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio, il rilascio della Garanzia SACE e del corrispondente Codice Unico Identificativo sarà in ogni caso subordinato all’esito positivo di un’istruttoria da parte di SACE e all’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del Decreto, tenuto conto del ruolo dell’impresa beneficiaria in Italia nelle seguenti aree: (i) contributo allo sviluppo tecnologico; (ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; (iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; (iv) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; (v) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

In allegato il manuale operativo SACE.

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