Assilea fornisce primi chiarimenti suii principali contenuti del Manuale Operativo (allegato) adottato da SACE S.p.A. per l’accesso – fino al 31 dicembre 2020 – alla garanzia c.d. ‘Garanzia Italia’ per i finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese colpite dall’epidemia COVID-19 (di cui all'art. 1 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, D.l. ‘Liquidità’).
Il finanziamento deve essere destinato a
e il relativo costo che viene coperto dalla Garanzia SACE - composto da I) remunerazione della Garanzia SACE, II) commissioni comunque limitate al recupero dei costi e III) tasso di interesse - dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto all'impresa dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche. ma prive della garanzia SACE. Tale circostanza deve essere documentata e attestata dal rapporto del rappresentante legale del soggetto finanziatore.
Il finanziamento da erogare – ovvero già erogato nell’intervallo di tempo tra il 9 aprile il 17 maggio 2020 – deve avere una durata non superiore a 6 annicon la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
Per quel che riguarda il periodo dal 9 aprile fino al 17 maggio 2020, la delibera ed erogazione del finanziamento potrà avvenire anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di garanzia a SACE e/o all’emissione della garanzia stessa.
Per essere ammissibile alla garanzia, il finanziamento deve:
Il conto corrente dedicato deve esserecomunicato a SACE al momento dell’erogazione.
Tipologia, caratteristiche e remunerazione della garanzia SACE
Come specificato anche dall' art. 1 del c.d. D.L. ‘Liquidità’, la garanzia SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nonché conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio e ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti per capitale interessi e oneri.
A titolo di remunerazione della garanzia SACE sono dovute le commissioni annuali anticipate dalle imprese beneficiarie nella misura individuata dal richiamato art. 1 e secondo le seguenti modalità:
Rilascio della garanzia SACE
Come noto il processo per l'ottenimento della garanzia individua:
Pertanto, una volta ricevuta dall’impresa beneficiaria la richiesta di finanziamento, la banca o l’intermediario finanziario avvierà l’istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo, sottoporrà una proposta di delibera ai propri organi competenti. All’esito di tale delibera positiva, la banca o l'intermediario finanziario invierà a SACE apposita richiesta di rilascio della garanzia.
Le richieste di rilascio della garanzia – processate da SACE rispettando il loro ordine cronologico – sono sottoposte a tutte le opportune verifiche in esito alle quali, se ravvisate incongruenze, saranno notificate dalla stessa SACE alla banca o all’intermediario finanziario con apposita comunicazione di mancato accoglimento.
In caso di esito positivo, invece:
data di entrata in vigore del D.L. ‘Liquidità’ se l’impresa beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio, il rilascio della Garanzia SACE e del corrispondente Codice Unico Identificativo sarà in ogni caso subordinato all’esito positivo di un’istruttoria da parte di SACE e all’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del Decreto, tenuto conto del ruolo dell’impresa beneficiaria in Italia nelle seguenti aree: (i) contributo allo sviluppo tecnologico; (ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; (iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; (iv) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; (v) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
In allegato il manuale operativo SACE.