Assilea: gestione separata IVA nel Leasing? AdE ha detto si

Posted on 22/09/2021 in Normativa by Assilea

Assilea, con la Circolare serie fiscale del 9/9/2021, diffonde la replica dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 580 in tema di gestione separata ai fini IVA per attività di leasing.

Con risposta n.580 del 6 settembre u.s. l’Agenzia delle Entrate  si è espressa in merito alla possibilità per un intermediario finanziario -iscritto all'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n.385/93- che opera nel settore del recupero crediti NPL (Non Performing Loan)   e che intende  acquisire, a fronte del pagamento del relativo corrispettivo, uno o più portafogli di crediti derivanti da contratti di leasing, risolti e non risolti - di optare per la gestione separata ai fini IVA anche della nuova attività di leasing.

 

L’Agenzia delle Entrate-Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Piccole e medie imprese ha pubblicato la risposta ad interpello n. 580 riguardante la possibilità per un intermediario finanziario -iscritto all'albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/93- che opera nel settore del recupero crediti NPL (Non Performing Loan)   e che intende  acquisire, a fronte del pagamento del relativo corrispettivo, uno o più portafogli di crediti derivanti da contratti di leasing, risolti e non risolti - di optare per la gestione separata ai fini IVA anche della nuova attività di leasing, che identificherà con codice ATECO 64.91.00; e ciò, al fine di rendere la detrazione dell'imposta maggiormente corrispondente alla reale destinazione dei beni e dei servizi acquistati, evitando gli effetti negativi derivanti dall'applicazione della regola del pro-rata generale (artt.19, c. 5 e 19-bis del dPR n.633/72). 

 L’Agenzia delle Entrate concorda con la soluzione proposta dal contribuente, dandogli la possibilità di optare per la gestione separata dell'attività di leasing, ai sensi dell'art. 36, c. 3, del dPR n.633/72,  secondo il quale "i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate (...)".

In particolare l’Amministrazione finanziaria  ha:

  • precisato chel'opzione per la separazione delle diverse attività economiche prevista per i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa (i.e. separazione facoltativa delle attività), presuppone che le attività in questione siano oggettivamente scindibili e come tali suscettibili di formare oggetto di autonome attività d'impresa ( risoluzione n. 396118 dell'8 giugno 1984, risoluzione n. 63 del17 giugno 1998, risoluzione n. 184/E del 5 maggio 2008)”;
  • richiamato la circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 secondo la quale “l'interpretazione e l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 36, terzo comma, del dPR n. 633 devono assicurare al contribuente, che ordinariamente acquisti beni e servizi specificamente destinati allo svolgimento sistematico di operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione, di determinare l'imposta detraibile in termini più specifici e maggiormente rispondenti all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi acquistati, in armonia con il principio di neutralità dell'IVA che costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto istituito dal diritto dell'Unione europea”;
  • evidenziato che “la scelta di applicare l'imposta separatamente deve rispettare in ogni caso la ratio sottesa all'art. 36, terzo comma, del dPR n.633/72 ossia rendere meno svantaggiosa nel caso concreto la disciplina del diritto alla detrazione, neutralizzando gli effetti distorsivi scaturenti dalla detrazione forfetaria dell'imposta secondo il metodo del pro-rata per tutte le attività esercitate, sia imponibili che esenti”.

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