L'approfondimento contenuto nelle circolari "Legale" n.11/20200 e "Agevolato" n.6/2022 dell'Associazione.
Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto-legge n. 4/2022, c.d. ‘Sostegni ter’ recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".
Il provvedimento che si compone di 33 articoli interviene ancora una volta e su più fronti al fine di contrastare gli effetti generati dalla crisi pandemica sul sistema produttivo ed economico del Paese, per quanto di più diretto interesse per il settore del Leasing, le novità di principale impatto riguardano:
• Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo. L’art. 5 ripropone il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il bonus spetta - in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 - alle imprese del settore turistico che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento dell’anno 2022 (gennaio-febbraio-marzo) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del 2019.
• Bonus investimenti 4.0. L’art. 10 modifica la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023; la disposizione prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
• Sospensione canoni di leasing - Sisma del Centro Italia. L’art. 22, comma 4 del Decreto in commento dispone la proroga al 31 dicembre 2022 (anziché al 31 di cembre 2021) della misura di cui all’articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, dei canoni di locazione finanziaria - in scadenza entro la predetta data e nell’ambito delle zone colpite dal c.d. Sisma del Centro Italia.
• Aiuti di stato. A seguito dell’approvazione definitiva dell’11 gennaio 2022 della proroga fino al 30 giugno 2022 (Decisione C(2022) 171 Final) del piano adottato dall’Italia in linea con il Temporary Framework, il Decreto in commento, attraverso le disposizioni contenute all’art. 27, adegua i massimali previsti per la concessione degli aiuti alle imprese.
• Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Viene disposto che, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, i bonus edilizi (ex art.121 del D.L. n. 34/2020) e i bonus anti Covid (ex art. 122 del D.L. n. 34/2020) potranno essere ceduti una sola volta. Tale limitazione è prevista anche per lo sconto in fattura: i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari (art.28).
• Contratti pubblici. L’art. 29 dispone una serie di dettagliate misure in materia di contratti pubblici in particolare al fine di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione