Assilea: revisione LGD in caso di cessione in blocco NPL

Posted on 25/01/2021 in Normativa by Beatrice Tibuzzi - Assilea

Assilea continua l'approfondimento della revisione della normativa di vigilanza e di segnalazione degli Intermediari Finanziari ponendo il focus sulla gestione degli NPL e le “cessioni in blocco/su larga scala”.

Nella recente revisione della normativa di vigilanza e di segnalazione degli Intermediari Finanziari (cfr. ns. articolo del 30 dicembre 2020) è stata estesa anche a questa tipologia di intermediari una norma già vigente per le banche, che facilita un più rapido smobilizzo degli NPL.

Al fine di ridurre l’elevata incidenza degli NPL sui crediti bancari, da alcuni anni le autorità di vigilanza sia internazionali che nazionali sollecitano il sistema bancario ad abbandonare la logica attendista del “wait and see” per lo smobilizzo degli NPL che ha caratterizzato i primi anni post crisi (dal 2008 in poi) e raccomandano agli intermediari del credito una gestione proattiva dei crediti problematici, che vanno gestiti in tempi “ragionevoli”, al fine di non procrastinare inutilmente le perdite che deriveranno dallo loro dismissione finale, di minimizzare i costi di gestione derivanti dal loro mantenimento in portafoglio e liberare risorse per nuovo credito.

È questa la logica che permea le Linee Guida BCE sui crediti non performing e il relativo Addendum, il Regolamento europeo sul calendar provisiong, nonché le recenti disposizioni di Banca d’Italia che consentono il superamento del limite agli investimenti in immobili ai fini della tutela delle ragioni del credito, nonché la costituzione delle ReoCo, società finalizzate ad una gestione efficiente degli immobili rivenienti da esposizioni NPL (cfr. ns. articolo del 19.1.2021).

Tre le diverse opzioni, non trascurabili, per la gestione del portafoglio NPL, ci sono ovviamente le c.d. “cessioni in blocco/su larga scala”. È possibile, tuttavia, che le cessioni in blocco di crediti NPL generino tassi di recupero sulle esposizioni in default diversi da quelli che si andrebbero ad ottenere gestendo separatamente le singole operazioni, in quanto i prezzi di cessione sono tipicamente inferiori al valore di libro di tali crediti. Le banche autorizzate all’utilizzo del metodo avanzato basato sui rating interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (A-IRB) hanno un ulteriore disincentivo a cedere tali esposizioni, poiché potrebbero subire un impatto patrimoniale aggiuntivo per via dell’aumento delle stime della LGD (ossia del tasso di perdita in caso di insolvenza - Loss Given Default) indotto dalle cessioni stesse. Questo è stato dimostrato numericamente anche da un’indagine Banca d’Italia (Why exceptional NPLs sales should not affect the estimated LGDs of A-IRB banks? Massimo Gangeri, Michele Lanotte, Giuseppe Della Corte, Giovanni Rinna, gennaio 2017, di cui al presente link), che peraltro ha proposto possibili soluzioni su come sterilizzare, o quantomeno mitigare, gli effetti sulla LGD dovuti alla cessione delle sofferenze, in modo da eliminare i disincentivi alla cessione da parte delle banche A-IRB; tali proposte si basavano sulla natura eccezionale delle operazioni di cessione e prevedevano la temporaneità del meccanismo di sterilizzazione.

Proprio in questa logica, il Regolamento (UE) n. 876/2019 ha recentemente introdotto una disposizione nel CRR (Regolamento UE n. 575/2013 sui requisiti minimi patrimoniali delle banche) per la quale un ente può correggere le proprie stime delle LGD compensando in parte o del tutto l'effetto delle vendite su larga scala di esposizioni in stato di default sulle LGD effettive fino alla differenza tra la media delle LGD stimate per le esposizioni comparabili in stato di default che non sono state liquidate in via definitiva e la media delle LGD effettive, anche sulla base delle perdite effettive dovute a vendite su larga scala. Si tratta di una disposizione che può essere applicata per un periodo limitato, solo se le vendite delle esposizioni in stato di default sono successive al 23 novembre 2016 ma non posteriori al 28 giugno 2022. Ai fini dell’applicazione: l'ente deve avere preventivamente informato l'autorità competente di un piano indicante l'entità, la composizione e le date delle vendite delle esposizioni in stato di default e l'importo cumulativo delle esposizioni in stato di default, vendute a partire dalla data delle prime vendite in conformità del piano, deve aver superato il 20 % dell'importo cumulativo di tutti i default osservati a partire dalla data della prima vendita.

In occasione della pubblicazione – il 23 dicembre 2020 - delle recenti disposizioni per gli Intermediari Finanziari, Banca d’Italia ha ribadito che tale norma è applicabile anche agli intermediari appartenenti a gruppi bancari o inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata. Ha inoltre esteso tale disposizione anche agli altri intermediari bancari, con una finestra temporale più ampia.  

Nello specifico, le nuove regole consentono anche agli intermediari che adottano i modelli interni di correggere le stime di LGD nel caso di vendite su larga scala di esposizioni in stato di default (c.d. massive disposals) effettuate nel periodo tra il 10 giugno 2020 e il 30 giugno 2025. Per gli intermediari appartenenti a gruppi bancari o inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR resta ferma la finestra temporale prevista dal CRR2 (aperta fino al 28 giugno 2022, ai sensi dell’art. 500, c.1, lett. b)).

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