Autorità di vigilanza UE, l'elenco delle raccomandazioni

Posted on 26/02/2024 in Normativa by Banca d'Italia

Aggiornamento della nota relativa ai controlli per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ricognizione delle raccomandazioni UE pubblicate dalla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia pubblica l'aggiornamento della bota 34 del 3 ottobre 2023, relativa ai controlli per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e l'elenco delle Raccomandazioni dell'Autorità di vigilanza UE.

 

Nota n. 34 del 3 ottobre 2023 (1)

Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari (EBA/GL/2023/04)

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari.

La presente Nota dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che assumono il valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.

1. Oggetto

Gli Orientamenti sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari mirano a prevenire il fenomeno del de-risking e chiariscono l’interazione tra l’accesso ai servizi finanziari e l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari.

Gli Orientamenti richiedono agli intermediari di integrare le proprie policy e procedure con la previsione di idonei meccanismi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della clientela, in modo da evitare che l’applicazione degli obblighi AML si traduca in un rifiuto o cessazione generalizzati di rapporti con clienti o intere categorie di clienti ritenuti a rischio elevato. Gli Orientamenti indicano altresì le misure che i destinatari dovrebbero adottare prima di rifiutare o revocare l’apertura di un rapporto o l’esecuzione di un’operazione con clienti ad alto rischio.

2. Destinatari

La presente Nota si applica ai seguenti intermediari:

a) banche;

b)  società di intermediazione mobiliare (SIM);

 

c)  società di gestione del risparmio (SGR);

 

d)  società di investimento a capitale variabile (SICAV);

 

e)  società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);

 

f)  istituti di moneta elettronica;

 

g)  istituti di pagamento;

 

h)  succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;

i) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’art. 43, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

l) intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB, incluse le società fiduciarie; m) soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell’art. 111 del TUB;

n) Poste Italiane S.p.A., per l’attività di bancoposta;

o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (2).

 

3. Data di applicazione

Gli Orientamenti si applicano:

  •   a partire dal 3 novembre 2023 agli intermediari di cui alle lettere a) - i);

  •   a partire dal 2 aprile 2024 agli intermediari di cui alle lettere l) - o);

    4. Disposizioni di riferimento

  • Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849;

  • Articolo 16 della direttiva (UE) 2014/92 (“PAD”);

  • Articoli 7, 16, e 17, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

  • Parte Prima, Sezione II delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione e controlli interni del 26 marzo 2019 e successive modifiche;

  • Parte Prima, Sezione I delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019 e successive modifiche.

    ***

    Gli Orientamenti dell’EBA integrano il framework nazionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e si applicano nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e regolamentari in materia.

    La previsione di cui all’Orientamento 19, lettera d), relativa alla possibilità per gli intermediari di rinviare a una data successiva all’instaurazione del rapporto l’applicazione delle misure di adeguata verifica in presenza di soggetti vulnerabili a basso rischio di riciclaggio a cui venga erogato sostegno sotto forma di carte prepagate, si applica nei limiti di quanto previsto dalla Parte terza, sezione seconda, delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela. In particolare, qualora ricorrano cumulativamente le condizioni previste dall’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007 (3), gli intermediari possono rinviare l’acquisizione di copia pagamento non è utilizzato per operazioni di pagamento a distanza, come definite dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/2366, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, qualora l’importo dell’operazione sia superiore a 50 euro.

     

 

  • (2) L’ambito soggettivo di applicazione della presente Nota è stato esteso ai soggetti di cui alle lettere da l) a o) in data 20 febbraio 2024.

  • (3) Le condizioni previste dall’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007 sono le seguenti: a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 150 euro che può essere speso solo nel territorio della Repubblica; b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 150 euro; c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi; d) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima; e) l’emittente effettua un controllo sulle operazionieffettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette; f) qualora l’importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 50 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti; f-bis) lo strumento di

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La Banca d'Italia pubblica l'elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities), uno strumento utile per orientarsi.

In allegato il documento.

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