In ottemperanza al Regolamento (UE) 2878/2023, la Banca d'Italia pubblica le informazioni che gli Enti creditizi dal primo di luglio 2024 dovranno fornire all'UIF.
A seguito delle modifiche apportate al Regolamento (UE) 833/2014 dal Regolamento di esecuzione (UE) 2878/2023 del 18-12-2023, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), con provvedimento del 9 maggio 2024, ha delegato l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia alla ricezione e raccolta dei dati di cui al paragrafo 2 dell’articolo 5-novodecies, del citato Regolamento (UE).
In relazione a quanto precede, gli enti creditizi e finanziari (nel seguito ‘enti’), a decorrere dal 1° luglio 2024, sono tenuti a trasmettere le informazioni su tutti i trasferimenti di fondi1 verso l'esterno dell'Unione il cui importo, singolo o cumulativo, nel corso del semestre, sia superiore a 100.000 euro avviati2 , direttamente o indirettamente, per le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40 % da:
a) una persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia; o
b) un cittadino russo; o
c) una persona fisica residente in Russia.
Per dare attuazione alla suddetta delega, l’Unità di Informazione Finanziaria ha definito una nuova rilevazione, denominandola Trasferimenti RUssi (“TRU”). La trasmissione delle informazioni deve avvenire sulla base delle seguenti indicazioni operative...continua a leggere