La Banca d’Italia ha fornito alcune precisazioni in merito alle modalità di segnalazione in Centrale dei Rischi (CR) delle esposizioni a sofferenza, a seguito di provvedimenti di omologa.
In caso di un provvedimento giurisdizionale di omologa, gli importi segnalati sono adeguati a quanto stabilito dal giudice a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui è intervenuta l’omologa. A tal proposito, la Banca d’Italia ha precisato che, per le esposizioni segnalate a sofferenza, l’intermediario è tenuto a segnalare l’importo rideterminato dal giudice rispetto alla data contabile in cui è intervenuta l’omologa, non ricomprendendo le perdite segnalate prima del provvedimento e/o deliberate in occasione del medesimo.
Nel caso di esposizioni non segnalate a sofferenza invece, si specifica che deve essere segnalato l’importo del debito come rideterminato dal giudice nella pertinente categoria di censimento.
Ha infine ribadito che, nella categoria di censimento sofferenze, l’intermediario segnala l’importo rideterminato dal giudice, diminuito degli eventuali rimborsi del cliente, mentre nella categoria di censimento sofferenze - crediti passati a perdita si segnalano le perdite eventualmente deliberate in data successiva al provvedimento di omologa.
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