CONSOB aggiorna le regole sulle cartolarizzazioni: notifiche semplificate, nuovi obblighi informativi e maggiore chiarezza per le operazioni STS. In vigore dal 20 ottobre.
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre la Delibera CONSOB n. 24155 dell'8 ottobre 2026, che modifica le disposizioni di attuazione dell'articolo 4-septies.2 del Testo Unico della Finanza (TUF) in materia di cartolarizzazioni. Le nuove regole, entrate in vigore il 20 ottobre, aggiornano il quadro degli obblighi informativi e delle comunicazioni verso l'Autorità di vigilanza, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e rendere più chiari alcuni aspetti emersi durante la prima fase applicativa della normativa europea.
L'intervento interessa gli operatori coinvolti nelle operazioni disciplinate dal Regolamento (UE) 2017/2402 sulle cartolarizzazioni e riguarda sia le operazioni tradizionali sia quelle qualificate come STS (Simple, Transparent and Standardised).
Tra le principali novità introdotte dalla delibera vi è la definizione di termini uniformi per la trasmissione delle informazioni alla CONSOB. Le operazioni di cartolarizzazione soggette a vigilanza dovranno essere notificate entro un mese dalla data di emissione. Lo stesso termine si applica alle comunicazioni relative alle cartolarizzazioni STS.
Diversamente, gli eventi significativi che possano incidere sulle caratteristiche dell'operazione e le comunicazioni di chiusura dovranno essere trasmessi all'Autorità senza indugio.
La delibera interviene anche sulle modalità di attestazione della conformità normativa.
Per le operazioni non STS, il rispetto dei requisiti previsti dagli articoli da 6 a 9 del Regolamento Cartolarizzazioni dovrà essere certificato per iscritto dal responsabile dell'organo con funzione di gestione di ciascun soggetto coinvolto nell'operazione, limitatamente alle rispettive competenze. In presenza di più cedenti, ciascuno dovrà predisporre una propria dichiarazione.
Per le cartolarizzazioni STS, invece, l'attestazione dovrà essere rilasciata dai responsabili degli organi di gestione del cedente e del promotore. Nel caso di enti significativi, l'adempimento potrà essere delegato a un soggetto appositamente designato all'interno dell'organizzazione.
Le nuove disposizioni rafforzano inoltre gli obblighi di comunicazione in caso di eventi rilevanti. Cedenti, prestatori originari e società veicolo dovranno informare tempestivamente la CONSOB di qualsiasi evento che possa incidere sul rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina europea per le operazioni STS.
In tali circostanze sarà necessario trasmettere anche una versione aggiornata della dichiarazione di conformità.
Un'altra novità riguarda l'introduzione di uno specifico obbligo di notifica della chiusura delle operazioni di cartolarizzazione. La chiusura si considera avvenuta quando non risultano più attività o passività collegate all'operazione stessa.
L'adempimento dovrà essere effettuato dai cedenti, dai prestatori originari e dalle società veicolo.
La delibera chiarisce infine le modalità operative di trasmissione delle informazioni. Le notifiche dovranno essere effettuate dal soggetto designato ai sensi del Regolamento Cartolarizzazioni, ma l'attività materiale di invio potrà essere delegata al servicer dell'operazione.
Resta comunque fermo il principio secondo cui la responsabilità del corretto adempimento continua a gravare sul soggetto designato. Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate utilizzando i modelli dati e le istruzioni operative pubblicati dalla CONSOB.
Con queste modifiche l'Autorità punta a rendere più efficiente il sistema di vigilanza sulle cartolarizzazioni, favorendo al contempo una maggiore chiarezza degli obblighi a carico degli operatori e un allineamento sempre più stretto alla disciplina europea.