Con sentenza del 10 maggio 2022, la Cassazione penale, stabilisce che è viziato il provvedimento per la ricerca della prova che dispone il sequestro e la copia forense di tutti i device della società.
Cade il sequestro probatorio sui file estratti da pc e smartphone aziendali anche se i device sono stati restituiti: in caso di istanza di riesame, infatti, sussiste l’interesse all’esclusiva disponibilità dei dati estratti da strumenti informatici destinati per loro natura a raccogliere dati personali e riservati. Il Tribunale ha ritenuto viziato per violazione del principio di proporzionalità l’atto di sequestro probatorio.
Pertanto, non conta che gli apparecchi siano restituiti dopo la copia forense dei dati. L’interesse a impugnare con riesame il decreto di sequestro persiste perché bisogna tutelare il diritto di ogni soggetto alla disponibilità esclusiva del proprio patrimonio informativo: la lesione sussiste anche in caso di dissequestro dei device e l’esigenza di tutela diventa ancora più pressante quando il sequestro delle informazioni incide sul diritto alla riservatezza e al segreto.
Peraltro, la Corte di Strasburgo ritiene il sequestro dello smartphoneun’ingerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza di cui all’articolo 8, primo comma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
A cura dell'Avv. Vincenzo Colarocco e del dipartimento Compliance, media e tecnologia di Studio Previti