L'espressione inglese “tracer wall” o “cookie wall” designa il fatto di condizionare l’accesso a un servizio all'accettazione, da parte dell’utente internet, del deposito di determinati strumenti di tracciamento
A seguito del fermento provocato dai numerosi provvedimenti normativi e pronunce giurisprudenziali sul punto, la “Commission nationale de l'informatique et des libertés” (“CNIL”) è tornata ad affrontare il tema dei cookie wall, particolarmente impiegati nella prassi dei siti internet, mediante la pubblicazione, lo scorso 16 maggio, di alcuni criteri volti a valutare l’eventuale uso legale dei cookie wall di terze parti.
I criteri presentano quattro considerazioni basate sul consenso informato, tra cui la facoltà di accesso alternativo ai contenuti, il prezzo di tale accesso, l’accesso a pagamento senza il posizionamento di cookie e le potenziali sostituzioni del consenso incorporato.
La CNIL ha affermato che i criteri si concentrano sulle “prassi più comunemente osservate” e che devono essere applicati “come parte di un’analisi da effettuare caso per caso”. Se non è vietato condizionare l’accesso al sito al consenso per una o più finalità degli strumenti di tracciamento, è necessario dimostrare che il proprio cookie wall è limitato alle finalità che consentono un’equa remunerazione del servizio offerto.
A cura dell'Avv. Vincenzo Colarocco e del dipartimento Compliance, media e tecnologia di Studio Previti