Il CdM ieri ha approvato la richiesta di scostamento per 32 miliardi di euro, da presentare alle Camere. Approvato un decreto-legge su accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari.
Di seguito, in sintesi, quanto deliberato:
RELAZIONE AL PARLAMENTO SUGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da presentare alle Camere, ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT).
Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede, per l’anno 2021, l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento per 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.
Le misure che il Governo si appresta ad adottare, in continuità con quanto già fatto nel 2020, hanno lo scopo di sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori produttivi e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19. Sono previsti stanziamenti destinati a interventi a tutela del lavoro, per il settore sanitario e in favore delle imprese che consentano di accelerare e potenziare la ripresa dell’attività economica, nonché ulteriori risorse per gli enti territoriali.
RINVIO DI SCADENZE IN AMBITO TRIBUTARIO
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.
Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.
Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.
Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.
NORME IN MATERIA CONTABILE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che introduce modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.
Ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, le nuove norme stabiliscono che le quote di disavanzo non recuperate relative al rendiconto 2018 della Regione potranno essere ripianate in dieci esercizi e che, per far fronte agli effetti negativi derivanti dall’epidemia da COVID-19, le quote di copertura del disavanzo da ripianare nell’esercizio 2021 sono rinviate, per tale sola annualità, all’anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto.
Tali previsioni sono subordinate alla sottoscrizione, entro il 31 gennaio 2021, di un accordo Stato-Regione che contiene specifici impegni di riequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio, in particolare attraverso la riduzione della spesa corrente. Tale accordo, che prevede altresì specifici meccanismi di garanzia per il rispetto degli impegni assunti, è stato sottoscritto in data odierna.
LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministriha esaminato otto leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di non impugnare:
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