Dal Garante Privacy, chiarimenti in ordine al trattamento di categorie particolari di dati personali in occasione dell’emergenza COVID-19.
Assilea segnala che nei giorni scorsi l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto necessario rendere alcuni chiarimenti in ordine al corretto trattamento di categorie particolari di dati personali tra i quali, a norma dell’art. 9 del Regolamento UE 679/2016, rientrano anche i dati relativi alla salute degli interessati.
Pur ricorrendo circostanze di eccezionale rilevanza in ragione dell’emergenza COVID-19, infatti, il Garante ha chiarito come non risultino legittime attività di trattamento quali:
Al riguardo, la finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato ed infatti la normativa d’urgenza adottata interviene già fissando misure cautelative atte a prevenire e monitorare il contagio prevedendo, tra le altre cose, che chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti.
I datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.
L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistemaattivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole disanità pubblica recentemente adottate.
Ciò non toglie che resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghidi lavoro nonché la responsabilità nell’attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite per la prevenzione della diffusione del contagio.