In allegato l'ordinanza firmata dal Capo della Protezione Civile e le istruzioni ai Prefetti del Ministro dell'Interno.
1. "E' esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tuttala filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) (del decreto 8 marzo 2020, ndr) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività".
E' il passaggio più importante dell'ordinanza della Protezione Civile emanato ieri.
2. Contemporaneamente, il Ministro dell'Interno ha chiarito che il decreto 8 marzo 2020 sostituisce le disposizioni dei decreti 1 e 4 marzo 2020 cessano di avere efficacia. Nell'informativa ai Prefetti, anch'essa in allegato, sono illustrate le modalità di autocertificazione delle esigenze lavorative o le situazioni di necessità che consentono gli spostamenti nella zona arancione.
3. Le regioni del Sud e la Liguria hanno invitato i cittadini provenienti dalla zona arancioone a metetrsi in querantena volontaria per 14 giorni.