Chiarimento da parte del MISE in merito all’articolo 56, comma 2, lettera c) del DL Cura Italia.
L’articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto “Cura Italia”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia da COVID-19, prevede, in favore delle micro, piccole e medie imprese, la sospensione del rimborso dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020. Detta norma, in base alla risoluzione interpretativa assunta dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) del Ministero dello sviluppo economico, deve intendersi applicabile anche alle misure agevolative di competenza della menzionata Direzione generale che prevedono finanziamenti concessi in modalità diretta.
Pertanto, le micro, piccole e medie imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati erogati direttamente dalla DGIAI, potranno beneficiare della moratoria fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate di finanziamento in scadenza oppure già scadute, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento, a condizione che non sia stato già notificato il provvedimento di revoca delle agevolazioni e che non sia decorso un termine superiore a 90 giorni dal verificarsi dei presupposti di revoca per morosità nella restituzione delle rate.
Per beneficiare della sospensione, le imprese dovranno presentare apposita istanza alla Divisione della DGIAI competente per la misura agevolativa interessata, allegando, in conformità con le previsioni dell’articolo 56, comma 3, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si dichiara “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.