COVID-19, NUOVO DPCM. Il testo

Posted on 18/10/2020 in Normativa by Redazione

La conferenza stampa del presidente Conte.

Il Governo adotta nuove misure per piegare la progressione della curva dei contagi Covid-19. Interventi su trasporto pubblico e scuola. “Non possiamo perdere tempo, perché il Paese non può permettersi una nuova battuta d’arresto, peraltro il terzo trimestre segnala una ripresa vigorosa, migliore di quella di Germania Francia e Spagna”, ha spiegato il Premier Conte. 

Le principali misure del nuovo DPCM in vigore da lunedì 19 ottobre.

I Sindaci potranno decidere la chiusura, dopo le 21.00, di vie e piazze dove si creano assembramenti.

Tutte le attività di ristorazione sono consentire dalle 5.00 del mattino alle 24.00 se il consumo avviene ai tavoli, con massimo sei persone per singolo tavolo; diversamente devono fermarsi alle 18.00. L’asporto è consentito fino alla  mezzanotte. 

Le attività scolastiche continuano in presenza. Per i licei ed istituti equiparati verranno favorite modalità più flessibili, anche con turni pomeridiani.

Rimane vietato lo sport da contatto a livello amatoriale. Sono consentire le attività sportive in forma singola e quelle professionistiche.

Sagre e fiere sono vietate, tranne le fiere internazionali.

 

IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE UFFICIALE DI DOMANI, LEASENEWS E' IN GRADO DI ANTICIPARE AMPI STRALCI DELLE ALTRE MISURE.

"E' fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi."

"I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private".

"L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento".

"E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti".

"Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali. (...) L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni.. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale".

"Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro".

"Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti".

"Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro":

"Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che sia assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico , ad accezione di quelle di rilevanza nazionale, si svolgono senza la presenza di pubblico".

"Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza".

"L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro".

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