FAQ: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia
Dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le FAQ su:
1. AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI IN ITALIA: MODELLO 4 MAGGIO 2020
2. AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL’ESTERO: MODELLO
Dal 18 maggio al 2 giugno le regole di base restano simili a quelle precedenti. Gli spostamenti da e per l’estero continuano ad essere consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Chi entra o rientra in Italia dall’estero deve trascorrere un periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o in un’altra dimora scelta dall’interessato o, in mancanza, determinata dalla Protezione civile regionale.Già dal 18 maggio sono però stati ampliati i casi di esenzione da queste regole (vedere faq specifica).
Dal 3 giugno saranno liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:
Dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non saranno più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. Ad esempio, una persona che il 14 giugno entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 4 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 30 maggio o se tra il 31 maggio e il 13 giugno ha soggiornato in Germania. Dal 3 al 15 giugno agli spostamenti da e per Stati diversi rispetto a quelli sopra elencati continuano ad applicarsi le stesse regole che fino al 2 giugno valgono per tutti gli spostamenti da e per l’estero (v. faq precedente).
Di regola, sì. Fino al 2 giugno, chiunque entra o rientra in Italia dall’estero deve trascorrere un periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o in un’altra dimora scelta dall’interessato o, in mancanza, determinata dalla Protezione civile regionale. Vi sono però eccezioni a questa regola (v. faq successiva).
L’obbligo di isolamento fiduciario non si applica a:
Dal 3 giugno, oltre ai casi sopra elencati, l’obbligo di isolamento fiduciario non si applicherà più alle persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario. Ad esempio, una persona che il 14 giugno entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 4 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 30 maggio o se tra il 31 maggio e il 13 giugno ha soggiornato in Germania.
Di regola, immediatamente dopo l’ingresso in Italia. È consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia (ad esempio, all’arrivo a Fiumicino con l’aereo non si può prendere il treno per recarsi in centro a Roma o in qualsiasi altra destinazione). È consentito il transito aeroportuale: chi entra in Italia per via aerea in Italia può prendere, senza uscire dall’aeroporto, un altro aereo per qualsiasi destinazione nazionale o internazionale. Inoltre chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare l’inizio dell’isolamento fiduciario di 72 ore (o, in casi eccezionali, di 120 ore totali). Il rinvio deve essere motivato dalle esigenze lavorative che hanno giustificato l’ingresso in Italia. Per i casi di esenzione dall’obbligo di isolamento fiduciario vedere la faq precedente.
Il transito attraverso l'Italia da un Paese estero ad un altro Paese estero, finalizzato a raggiungere - il più rapidamente possibile e senza soste intermedie non strettamente necessarie - la propria abitazione, è consentito, se vi sono ragioni di lavoro, salute o assoluta urgenza. Ad esempio:
All'imbarco su aereo/nave diretti in Italia è necessario compilare questa autodichiarazione (link modulo Esteri) indicando chiaramente che si tratta di un transito per raggiungere la propria abitazione sita in un Paese diverso dall'Italia. Durante il tragitto in Italia è necessario esibire alle forze di polizia che faranno i controlli questa autodichiarazione (link modulo Interno), indicando chiaramente la stessa ragione. Se insorgono sintomi di Covid-19, è necessario avvisare immediatamente l'autorità sanitaria competente per territorio tramite il numero di telefono appositamente dedicato ed attendere istruzioni. È inoltre importante che, prima di intraprendere il viaggio, ci si informi sulle restrizioni agli spostamenti introdotte non solo dall'Italia, ma anche dagli altri Paesi di inizio, di transito e di destinazione. Durante il transito per l'Italia si raccomanda inoltre di mantenersi in contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese competente per l'Italia. Dal 3 giugno, potranno liberamente transitare le persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, il transito resta regolato dalle regole sopra indicate.
Sì, il transito in aeroporto è consentito, purché non si esca dall'area aeroportuale. Lo spostamento verso la destinazione finale deve essere sempre giustificato da esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, come tutti gli altri spostamenti.
Sì, il rientro nel proprio domicilio abitazione o residenza è sempre consentito. Per l'autocertificazione dei motivi degli spostamenti nel territorio nazionale necessari a raggiungere la frontiera si può usare il modulo pubblicato nel sito del Ministero dell'interno. Si raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per contrastare la diffusione del virus. Si consiglia inoltre di prendere contatto con l'ambasciata del proprio Paese in Italia.
Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di "assoluta urgenza", che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell'interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca. Salvi i casi di esenzione (vedere faq specifica) Resta fermo l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l'obbligo di segnalare con tempestività l'eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all'autorità sanitaria.