Le novità più significative contenute nel decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (DL Superbonus).
Niente più automatismo per godere del credito d’imposta 4.0, occorrerà infatti adempiere obblighi comunicativi per beneficiare del credito in parola (diversamente da quanto si è sempre ordinariamente fatto).
È questa la c ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali dell’Industria 4.0 (oltreché per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica) – infatti - le imprese saranno tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 unitamente alla presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Tale comunicazione dovrà essere altresì aggiornata al completamento degli investimenti.
Diversificata poi la disciplina sulla base dell’ambito temporale di effettuazione degli investimenti pregressi.
Per quanto riguarda gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 fino al giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto-legge (quindi, fino al 29 marzo 2024) – infatti – sarà richiesta la sola comunicazione di completamento dei medesimi ai fini della fruizione del credito d’imposta corrispondente.
Per quanto concerne, invece, gli investimenti realizzati nell’anno 2023, diventa obbligatoria, ai fini della compensazione dei crediti maturati (e, ovviamente, non ancora utilizzati), l’invio della comunicazione effettuata sulla base del decreto MIMIT che dovrà essere emanato e che aggiornerà corrispondentemente il modello già adottato con DM 6 ottobre 2021 e che com’è noto era stato introdotto a mero fine di monitoraggio per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT); al momento non sono note le tempistiche di emanazione.
Osserviamo che da un lato è assolutamente condivisibile la ratio (per quel che riguarda i nuovi investimenti) sottostante al nuovo obbligo, che ha senza dubbio il pregio di scongiurare fenomeni fraudolenti, dall’altro, tuttavia, tale modus operandi appare in evidente contrasto con il principio dell’affidamento e certezza del diritto nella misura in cui compromette scelte di investimento (e conseguenze di tesoreria) relativamente agli investimenti già effettuati.