Ddl Bilancio 2021: le misure di maggior interesse

Posted on 23/12/2020 in Normativa by Assilea

Gli emendamenti approvati di maggior rilievo presenti nel Ddl Bilancio 2021.

Prosegue l'iter del Ddl di Bilancio 2021,  il cui testo, con tutte le modifiche apportate dalla Commissione, è disponibile a  questo link.
 
L’Assemblea ieri sera si è riunita per votare il rinvio del testo in Commissione per alcuni rilievi sollevati dalla Ragioneria Generale dello Stato, dopo il recepimento dei quali, la medesima Assemblea potrà riprendere l'esame del disegno di legge ed il Governo porre la questione di fiducia.
 
ecco le misure di maggiore interesse:
 
 
• "Nuova Sabatini".  Il contributo statale in favore delle micro, piccole e medie imprese sarà erogato in un’unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con specifico decreto ministeriale. E' quindi previsto che sia superata l’attuale soglia che prevede la corresponsione in un'unica soluzione del contributo solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

• “Garanzia Italia”. La disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), è prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ed altresì estesa agli ulteriori ambiti:
a)    alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (pro soluto), al contrario delle norme istitutive che attualmente invece consentono l'intervento in garanzia di SACE solo per le cessioni di crediti con garanzia di solvenza (pro solvendo);
b)    alla possibilità che tra le finalità cui il prestito garantito deve essere rivolto ci possa ora essere anche rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa beneficiaria (ipotesi che contempla anche una potenziale deroga al requisito del conto dedicato;
c)    alle garanzie prestate in favore delle c.d. mid-cap - a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 – in sostituzione dell’attuale regime di garanzia prestato dal Fondo Centrale di Garanzia (MCC).

• Vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito. Rileva altresì evidenziare come i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

• Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi. E’ riconosciuta alle società di agenti in attività finanziaria e alle società di mediazione la possibilità di accesso fino al 30 giugno 2021 ai benefìci della moratoria disposta dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 del Fondo di garanzia cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
 
• “Green New Deal”. E’ confermata per il 2021 la destinazione delle risorse disponibili sul Fondo Green New Deal alla copertura delle garanzie concedibili dal MEF – tramite l’intervento di SACE - per sostenere specifici progetti economicamente sostenibili.

• Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L’intervento del Fondo Centrale di garanzia:
-       è prorogato al 30 giugno 2021 (anziché sino al 31 dicembre 2020);
-       incrementato di 500 milioni di euro per l’anno 2022 e di 1000 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2025 e di 500 milioni di euro per l’anno 2026;
-       opera in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione, va letta in combinato disposto con quanto anzidetto, ossia che a decorrere dal 1° gennaio 2020 – è prevista la “migrazione” delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. mid-cap sullo strumento “Garanzia Italia” SACE.

• Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (MORATORIA). La moratoria è prorogata dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 ed opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

• Innovazione e coesione territoriale. Nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è previsto che una parte delle risorse siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico. E’ altresì previsto che risorse vengano utilizzate per erogare contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive, in misura pari al 40% dell’ammontare complessivo di ciascun investimento e che i contributi siano cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento.

• Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia. E' disposta anche per l'anno 2021 la detrazione per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici.

• Incentivi fiscali per le operazioni di aggregazione aziendale. Al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, è consentito al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica).

• Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Sono prorogate al 30 giugno 2021 alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall'art.26 del decreto legge n.34/2020, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020. Tale disposizione ha infatti previsto alcune misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, tra le quali l'istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI.

• Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond – IVA. E’ istituito un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire di contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio

• Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro. Ricordiamo che l'art.120 del decreto-legge  n.34/2020 ha  riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Ora è stabilito che il credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021 e, quindi, modifica il termine indicato per utilizzare l'agevolazione fiscale.

• Proroga al 2022 del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno. E’ stabilita la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l’acquisizione (anche in locazione finanziaria) di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese e 10 per cento per le grandi imprese.

• Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno. 

• Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus. E’ prevista una ulteriore dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, del fondo a favore delle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico al fine di compensare in parte i danni subiti dagli esercenti i servizi di trasporto in questione.

• Misure per la promozione della mobilità sostenibile. È rifinanziato per gli anni dal 2021 al 2026 il Fondo costituito per l’erogazione dei contributi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi.
 
• Proroga Eco Bonus-Malus. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, prorogato il meccanismo Eco Bonus-Malus parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia veicoli M1 omologati in una classe inferiore/non inferiore ad Euro 6.
 
• Misure in materia di regime fiscale della nautica. Dal punto di vista della nautica commerciale è ampliato l’art. 8-bis del d.P.R. 633/1972 prevedendo l’introduzione di un comma ulteriore (n.d.r.: il comma 3) che specifica cosa debba intendersi per nave adibita alla navigazione in “alto mare”. La sanzione amministrativa che va dal cento al duecento per cento dell'imposta, di cui al comma 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applica anche a chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e si applica altresì al cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del D.P.R. n. 633 del 1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto. Dal punto di vista della nautica da diporto la dichiarazione - con cui l’utilizzatore certifica l'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto (che può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti) – deve essere redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e in caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell’utilizzatore l’IVA dovuta. Il prestatore che effettua le prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto è similmente responsabile qualora non abbia prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista.

• Transizione 4.0: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi, R&S, Formazione 4.0. E’ esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo. Viene altresì anticipata la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020. Il credito d’imposta spetta nella misura del 10% per gli investimenti generici (fino a 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a 1 milione di euro per i beni immateriali). Per i beni Industria 4.0 – invece - il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. È chiarito esplicitamente dalla norma che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione/interconnessione dei beni. Prorogata fino al 31.12.2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (20%), innovazione tecnologica (10%) e altre attività innovative (15%). Similmente prorogato anche il credito Formazione 4.0, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 (50% per le piccole, 40% per le medie, 30% per le grandi imprese).

• Credito d'imposta per investimenti pubblicitari. Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

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