Depositato in Commissione Finanze dal Relatore sul provvedimento, Sen. Buccarella (Gruppo Misto).
ART. 1
(Definizioni e ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge sono considerate: "posizioni deteriorate" i rapporti giuridici tra le banche o gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 e le agenzie di recupero crediti di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati "creditori", e i loro debitori, classificati a sofferenza o a inadempienza probabile, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultanti tali alla data del 31 dicembre 2020 presso la Centrale dei rischi della stessa Banca d'Italia.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano quando il titolare di una posizione deteriorata, classificata ai sensi del comma 1, sia una persona fisica, un professionista o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese ovvero delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
ART. 2
(Accordo transattivo)
1. Qualora un creditore intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, una posizione deteriorata di cui all'articolo 1, deve darne previa comunicazione scritta al debitore, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, con l'indicazione del valore contabile netto della predetta posizione, secondo l'ultimo bilancio approvato.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve esporre in modo chiaro e comprensibile i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge.
3. Se la comunicazione di cui al comma 1 non viene effettuata ovvero viene effettuata in violazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, l'eventuale cessione della posizione deteriorata è da intendersi vietata ai sensi del comma 1 dell'articolo 1260 del codice civile. Qualora il creditore fornisca una informazione non veritiera rispetto al valore contabile netto dell'esposizione creditoria di cui al comma 1, il medesimo è soggetto alle sanzioni stabilite con propri provvedimenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'interno per quanto di specifica competenza.
4. Il debitore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, può richiedere al creditore, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, nel termine dei successivi 30 giorni, di concordare una transazione stragiudiziale finalizzata al pagamento, a saldo e stralcio, di quanto dovuto.
5. Qualora l'offerta del debitore sia pari ad almeno il 90 per cento del valore contabile netto dell'esposizione debitoria come indicato nel comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
6. Il creditore, decorso il termine di cui al comma 4, in assenza della richiesta di transazione stragiudiziale da parte del debitore, può procedere alla cessione a terzi, in tutto o in parte, del credito di cui all'articolo 1, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva.
7. Il creditore è tenuto a dare risposta in forma scritta all'istanza del debitore di cui al comma 4 entro 30 giorni dalla sua ricezione.
8. L'atto di transazione, a pena di nullità, deve essere sempre in forma scritta e prevedere la espressa rinuncia del creditore al maggior credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'effettivo pagamento a saldo previsto dall'accordo transattivo. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico del debitore.
9. Qualora il credito oggetto dell'accordo rientri in una cartolarizzazione per la quale sia stata concessa garanzia pubblica (Gacs) per le tranche senior, di cui al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n.49, la copertura della garanzia statale resta invariata e va ad aumentare la copertura dei crediti residui del portafoglio cartolarizzato, entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 3
(Limiti agli atti dispositivi del debitore)
1. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 4 dell'articolo 2 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui al medesimo articolo.
2. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al comma 1 solo qualora l'atto dispositivo preannunciatogli dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato.
3. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.
ART. 4
(Crediti ipotecari e ripristino non novativo)
1. Per tutti i crediti ipotecari di cui all'articolo 1, per i quali era contrattualmente previsto un pagamento rateale con durata residua superiore a due anni, il creditore e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui all'articolo 2, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2020, aumentato del 10 per cento.
2. Si applicano in ogni caso gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
ART. 5
(Disposizioni in materia fiscale)
1. Qualora il creditore non aderisca all'istanza di accordo transattivo proposta dal debitore ai sensi o dell'articolo 2 o dell'articolo 4, eventuali perdite registrate sul relativo credito nei tre periodi d'imposta successivi non sono deducibili ai fini fiscali se si tratta di crediti classificati a sofferenza.
2. Le maggiori perdite del creditore derivanti dall'accordo transattivo di cui all'articolo 2 sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, con una maggiorazione del 5 per cento se si tratta di crediti classificati a sofferenza e del 7,5 per cento se si tratta di crediti classificati ad inadempienze probabili.
3. La sopravvenienza attiva risultante dalla radiazione della quota di debito rinunciata in sede di transazione è esente da imposta sul reddito del debitore.
ART. 6
(Cedibilità a terzi dei crediti e diritti del debitore)
1. I crediti per i quali sia stata proposta da parte del debitore una transazione ai sensi degli articoli 2 e 4, rifiutata dal creditore, per i tre anni successivi alla stessa non potranno essere ceduti a terzi a qualunque titolo, per un importo inferiore al 90 per cento del valore netto di bilancio al 31 dicembre 2020.
ART. 7
(Inadempimento del debitore)
1.In tutti i casi in cui, in presenza di un accordo transattivo formalizzato tra creditore e debitore ai sensi della presente legge, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, l'accordo transattivo decade e il creditore ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originario, al netto dei pagamenti già effettuati dal debitore in attuazione dell'accordo che saranno imputati a deconto della creditoria originaria e non si applicano le limitazioni alle cessioni di cui all'articolo 6.
ART. 8
(Diritti del debitore verso il creditore cessionario)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, in caso di cessione a terzi, in tutto o in parte, del credito di cui all'articolo 1, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva, il creditore cessionario, entro 30 giorni dal compimento degli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è tenuto a comunicare al debitore, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, il prezzo di acquisto della posizione deteriorata, nonché allegare idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione, il creditore cessionario non può, a pena di nullità, avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e dei suoi eventuali garanti, relativamente allo specifico credito ceduto. Qualora il creditore cessionario fornisca una informazione non veritiera rispetto al prezzo di acquisto della posizione deteriorata di cui al comma 1, il medesimo è soggetto alle sanzioni stabilite con propri provvedimenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'interno per quanto di specifica competenza.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il debitore può esercitare il diritto al riacquisto della posizione deteriorata, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, contenente l'impegno irrevocabile verso il cessionario al pagamento, a saldo e stralcio, del proprio debito, per un importo pari al prezzo della suddetta cessione aumentato del 20 per cento. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diversa pattuizione, entro 90 giorni dalla comunicazione del debitore di cui al precedente comma.
ART. 9
(Esdebitazione e Cancellazione dalla Centrale Rischi)
1. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione in default del debitore segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
2. Nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia verrà segnalato per 5 anni che il debitore ha beneficiato di quanto previsto nella presente legge.
ART. 10
(Norma transitoria)
1.Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di riacquisto di cui all'articolo 8, comma 2, può essere esercitato dal debitore nei successivi 30 giorni dalla comunicazione stessa.