Consentire, per un periodo limitato di tempo, la piena deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Contestualmente, si aumenta la percentuale ammessa in detrazione dell'IVA dall'attuale 40 per cento al 100 per cento. Questo il contenuto del disegno di legge presentato dall'on Bitonci (Commissione Bilancio) e altri.
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3082
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BITONCI, BINELLI, ANDREUZZA, CARRARA, COLLA, FIORINI, GALLI, MICHELI, PETTAZZI, PIASTRA, SALTAMARTINI, CENTEMERO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER, RIBOLLA, TARANTINO, ZENNARO, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BONIARDI, VANESSA CATTOI, COLMELLERE, COMENCINI, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, DI MURO, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, LUCENTINI, MACCANTI, MOSCHIONI, MURELLI, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, SUTTO, TATEO, TONELLI, VALLOTTO, ZORDAN
Disposizioni temporanee in materia di detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto dei veicoli aziendali
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto dei veicoli aziendali)
1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente agli anni dal 2021 al 2026, la percentuale della detrazione di cui alla medesima lettera c) è aumentata al 100 per cento anche per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, limitatamente agli anni dal 2021 al 2026, le percentuali di deducibilità delle spese e del costo di acquisto dei veicoli aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento e non si applicano i limiti di rilevanza fiscale ivi previsti.
Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3.320 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, di competenza e di cassa, degli stanziamenti relativi alle attività di «Contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, di tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'Unione europea» nell'ambito del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.