Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri 21 ottobre il provvedimento contenente misure urgenti relative al fisco.
ll Decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre, si compone di 18 articoli e contiene provvedimenti fiscali e relativi al lavoro, di seguito un sunto per punti:
MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE
- Art. 1 – Riammissione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio: il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.
- Art. 2 - Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 – Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è fissato in centocinquanta giorni.
- Art 3 – Estensione della rateazione per i piani di dilazione – Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione rispettivamente, di diciotto e, di dieci rate, anche non consecutive. I debitori incorsi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Inoltre, restano acquisiti relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.
- Art. 4 – Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022 – Dispone l’aumento del contributo massimo per l’Agenzia delle entrate nel triennio 2020-2022 da 450 a 550 milioni, al fine di portare la quota massima per l’anno 2021 a 212 milioni.
- Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia fiscale – Dispone la suddivisione annua del Fondo relativo alla lotteria dei corrispettivi, e stabilisce l’autorizzazione per il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare variazioni di bilancio per rimodulare tali risorse, includendovi la copertura per spese amministrative e di comunicazione e l’attribuzione di premi, nonché a conferire gli incarichi per la gestione del Fondo. Stabilisce, tra le varie, che le amministrazioni locali possano deliberare e affidare alla riscossione nazionale le attività di riscossione spontanea o coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali. Inoltre, prevede la possibilità di utilizzare il credito d’imposta in compensazione, e che chi lo ha indebitamente utilizzato in compensazione per investimenti in R&S possa riversarlo senza sanzioni e interessi entro il riversato entro il 16 dicembre 2022. La procedura di riversamento spontanea è riservata, quindi, ai soggetti che nei periodi d’imposta abbiano svolto attività non quantificabili come R&S ammissibili all’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta, a questo proposito si stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo devono inviare richiesta all’Ade entro il 30 settembre 2022. In ultimo, stabilisce che la procedura di riversamento spontanea per investimenti in attività R&S si perfezioni con l’integrale versamento di quanto dovuto e che, in caso di versamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli importi dovuti. Stabilisce inoltre che tale procedura non possa essere per il riversamento dei crediti già utilizzati.
- Art. 6 – Semplificazione della disciplina del patent box – Dispone che le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, possano optare per l’applicazione delle disposizioni in materia di patent box. Inoltre, prevede uno sconto fiscale per cinque anni per chi sostiene costi di ricerca e sviluppo su software, brevetti, marchi, disegni e modelli con una deduzione maggiorata del 90 per cento.
- Art. 7 - Rifinanziamento Fondo automotive – Dispone il rifinanziamento del Fondo automotive, per il quale la spesa è stata aumentata di 100 milioni di euro per l’anno 2021. In particolare, il fondo sarà così ripartito : 65 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km); 20 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica; 10 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km); 5 milioni di euro ai contributi dedicati alle persone destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia
MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO
- Art. 8 - Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 – Dispone la modifica dell’articolo in materia di “misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato” contenute nel decreto-legge sulle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le altre cose prevede: l’equiparazione del periodo di malattia alla quarantena, ai fini del trattamento economico, fino al 31 dicembre 2021; che gli oneri derivanti dalle spese per la malattia dei dipendenti in quarantena e dalle spese per i dipendenti che non possono lavorare in smart-working a carico dell’INPS saranno finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e di 976,7 milioni milioni di euro per l’anno 2021; infine, che dal passato 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps abbiano diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri 7 lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.
- Art. 9 - Congedi parentali – Dispone il congedo parentale del lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di quattordici anni per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione, nonché alla durata della quarantena del figlio causate da infezione da Covid-19, disposte dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Stabilisce inoltre, fra l’altro, per il periodo di congedo un’indennità alternativa alla retribuzione pari al 50% della retribuzione stessa e dispone che le modalità di accesso al beneficio siano stabilite dall’INPS.
- Art. 10 - Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria - Prevede 12 mesi di integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner e stabilisce che tale integrazione salariale potrà essere prorogata, anche qualora l'attività del commissario sia terminata, fino al termine del 31 dicembre 2022.
- Art. 11 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale - Prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19 possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del Dl Cura Italia) per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 e domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale (di cui agli articoli 19 e 20 del Dl Cura Italia) per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Il comma 3 prevede che le tredici settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Dl Sostegni sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane previsto dal Dl Sostegni, mentre le nove settimane di integrazione salariale causa Covid-19 sono riconosciute ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane previsto dal Dl Sostegni. Inoltre, si rifinanzia il reddito di cittadinanza per un totale di 200 milioni (non sono ancora definite le coperture finanziarie), infine, si dispone che ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana che abbiano presentato richiesta per la concessione di indennità di disoccupazione, quest’ultima possa essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021.
- Art. 12 - Disposizioni in materia di mobilità del personale – Interviene in materia di passaggio diretto tra amministrazioni diverse del personale in organico. Si prevede che oltre che per gli enti in servizio sanitario nazionale (per i cui dipendenti è previsto l’assenso del datore di lavoro in caso di trasferimento) le disposizioni che regolano la possibilità per i dipendenti pubblici di passare in organico ad altra amministrazione in base ad una apposita richiesta di trasferimento, non si applicano anche ai dipendenti degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100
RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
- Art. 13 – Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Prevede una serie di modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra queste, viene abbassata dal 20% al 10% la quota di lavoratori irregolari idoneo all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività da parte dell’INL. Si prevede che il Ministero del lavoro istituisca il repertorio degli organismi paritetici. Vengono assegnate all’Ispettorato nazionale del lavoro attività di vigilanza sulla sicurezza, come alle ASL. Si prevede inoltre che l'INL presenti entro il 30 giugno di ogni anno una relazione analitica sull'attività svolta al Ministro del Lavoro. Viene potenziato l'organico di ispettori, funzionari e amministrativi.
MISURE FINANZIARIE URGENTI
- Art. 14 - Disposizioni urgenti per l’adempimento di obblighi europei ed internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a erogare, ad integrazione del contributo, conformemente all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari a 2.019.431 euro per l’anno 2021, a 1.613.431 euro per l’anno 2022, a 1.651.431 euro per l’anno 2023, a 1.702.431 euro per l’anno 2024, a 1.769.431 euro per l’anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall’anno 2026. L’articolo, tra le altre cose, interviene sul codice dell’ordinamento militare per apportare modifiche ai requisiti per le promozioni, congedi ed indennità per i cappellani militari.
- Art. 15 - Proroga “Strade sicure” e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20 – Proroga al 31 dicembre 2021 l’incremento di 753 unità di personale destinato all’operazione “Strade sicure”. Inoltre, per potenziare i dispositivi della cornice di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, il contingente di personale è incrementato di ulteriori 400 unità. Infine, per lo stesso scopo, è previsto un impiego di assetti aeronavali della Difesa, con autorizzazione di spesa di euro 1.659.477.
- Art. 16 – Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale – Autorizza un incremento di spesa per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e il Fondo istituito nello stato di previsione del MEF. Viene modificata l’autorizzazione di spesa riguardante il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto ed i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. È disposta l’attribuzione di nuovi fondi a Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia. È riconosciuto ai comuni ricorrenti un contributo in attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato. Infine, con riferimento al settore dei giochi, in attuazione dell’accordo tra il Ministero dell’Economia per la Regione Trentino-Alto Adige a somma spettante, a titolo definitivo, con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021.
- Art.17 – Disposizioni finanziarie – Incrementa di 6 milioni annui, dal 2022, il Fondo Assegno Universale e Servizi alla famiglia. Conseguentemente riduce della stessa cifra il Fondo istituito al MEF per interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui parte era destinata ai servizi per la famiglia. Inoltre, ai fini del finanziamento delle disposizioni del presente decreto, viene ridotto di 1.6 miliardi di euro il fondo istituito dal Dl Rilancio (nell’ambito del rafforzamento patrimoniale delle imprese) per finanziare il credito d’imposta previsto per i soggetti privati che effettuano conferimenti in denaro in una o più società in esecuzione di un aumento di capitale.
- Art.18 - Entrata in vigore – Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Testo del provvedimento