Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la conversione in Legge del Dl Fondo Complementare PNRR.
La Legge, approvata in via definitiva dall’Aula della Camera lo scorso 30 giugno, si compone di 6 articoli. Prevede disposizioni sugli interventi del PNRR integrandolo con risorse nazionali. Di seguito un analisi per punti.
- L’articolo 1 istituisce il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nello specifico:
- Il comma 1 approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per un totale di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026
- Il comma 2 ripartisce il Fondo tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi a cui destinare le risorse e il relativo profilo finanziario annuale;
- Il comma 3 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi del superbonus per gli Istituti autonomi case popolari, i cosiddetti IACP, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. La norma, infatti, prevede inoltre che, per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori
- Il comma 4 ridetermina la copertura, per la parte a valere sulle risorse previste nell'ambito del PNRR
- Il comma 5 sancisce che gli eventuali minori oneri evidenziati dal monitoraggio degli effetti della misura del cosiddetto superbonus, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione
- Icommi 6 e 7 disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano. Il Ministro dell'Economia e delle finanze entro 30 giorni emanerà un decreto per disciplinare il monitoraggio degli interventi
- Il comma 7-bis determina la revoca del finanziamento nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
- I commi 7-ter e 7-quater, recano disposizioni specifiche inerenti l'attuazione degli interventi di pertinenza del Ministero della Salute e del Ministero della Cultura.
- Il comma 7-quinquies, prevede la presentazione di una relazione annuale alle Camere sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi compresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.
- Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi oggetto degli aiuti di Stato siano soggetti alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
- Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Piano nazionale complementare.
- L’articolo 1-bis prevede una serie di obblighi di verifica a carico degli enti che erogano contributi per la progettazione e la realizzazione di interventi in conto capitale e introduce disposizioni in merito al riparto dei fondi previsti tra gli enti locali
- L’articolo 2 incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione, il cosiddetto FSC, relative al ciclo di programmazione 2021-2027, di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031. L’articolo a tal fine prevede una destinazione di quota parte delle risorse FSC 2021-2027, pari a complessivi 700 milioni di euro, ad investimenti in determinati settori, individuati con apposita delibera del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile)
- L’articolo 3 modificata la copertura finanziaria prevista dalla legge di Bilancio 2021 per il Fondo complementare. Le risorse ora assegnate per il finanziamento credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali materiali generici non 4.0 ammontano a 4,48 miliardi di euro;
- L’articolo 4 dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria alta velocità/alta capacità Vicenza-Padova e il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria alta velocità/alta capacità Salerno-Reggio Calabria. In particolare, per la linea ferroviaria alta velocità/alta capacità Verona-Padova, viene autorizzata la spesa complessiva di 925 milioni di euro per la realizzazione del secondo lotto funzionale “attraversamento di Vicenza” e la spesa complessiva di 25 milioni di euro per la progettazione definitiva del terzo lotto funzionale tratta alta velocità/alta capacità Vicenza-Padova. Per il finanziamento di interventi relativi alla linea ferroviaria alta velocità/alta capacità Salerno-Reggio Calabria, viene autorizzata la spesa complessiva di 9,4 miliardi di euro.
- Gli articoli 5 e 6 recano rispettivamente le disposizioni finanziarie e l’entrata in vigore.
Testo del provvedimento in Gazzetta Ufficiale