Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Interno per l'identificazione ai fini anti-terrorismo contenente le modalità tecniche e modalità di conservazione dei dati.
Il decreto ministeriale, si compone di 8 articoli, e regolamenta i collegamenti tramite i quali gli esercenti effettuano comunicazione dei dati identificativi dei soggetti che noleggiano autoveicoli, utilizzando la piattaforma CaRGOS, per il contrasto ad atti terroristici.
Di seguito, per punti sunto degli articoli:
- Art. 1 – Definisce l’oggetto del decreto, specificando che esso disciplina non solo la comunicazione dei dati da parte degli esercenti, ma anche la loro conservazione. Si specifica inoltre che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i contratti di noleggio per servizi di mobilità condivisa.
- Art. 2 – Reca le definizioni utili per il decreto. Si specifica l’utilizzo della piattaforma CaRGOS per la comunicazione dei dati identificativi.
- Art. 3 – Chiarisce le modalità di accesso alla piattaforma CaRGOS, nonché le modalità di comunicazione dei dati attraverso di essa. Si specifica come l’esercente debba richiedere alla Questura competente una apposita abilitazione al fine di utilizzare la piattaforma.
- Art. 4 – Stabilisce che alla stipula del contratto di noleggio l’esercente debba comunicare i dati identificativi attraverso la piattaforma CaRGOS, conservando la ricevuta digitale della comunicazione.
- Art. 5 – Reca direttive in caso di impedimento alla trasmissione dei dati identificativi, stabilendo che la comunicazione debba dunque essere effettuata tramite PEC.
- Art. 6 – Dispone la conservazione dei dati acquisiti all’interno della piattaforma, che ne garantisce sicurezza, riservatezza e disponibilità. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Interno.
- Art. 7 – Dispone la cancellazione dei dati identificativi raccolti, trascorsi sette giorni dalla consegna del veicolo.
- Art. 8 – Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore.
Testo del provvedimento