Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 17 giugno 2021, n. 87 – Conversione del DL Riaperture per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle misure di contenimento Covid-19.
Il provvedimento, approvato il 21 aprile dal Consiglio dei Ministri e originariamente composto da 14 articoli, consta – concluso l’iter di conversione in legge – di 44 articoli.
Si ricorda che corso dell'esame parlamentare è confluito nel testo originario del provvedimento il contenuto del Dl Proroghe (decreto-legge n. 56 del 2021 – C.3075) e del Dl Riaperture-bis (decreto-legge n. 65 del 2021 – C.3119).
Di seguito gli articoli che compongono la legge:
- L'articolo 1 riguarda la rimodulazione e il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.
- L'articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti.
- L'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, detta disposizioni sulla disciplina degli accessi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
- L'articolo 2-ter impegna il Ministero ad adottare un protocollo uniforme sul territorio nazionale che assicuri il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, lo svolgimento delle visite da parte dei familiari ovvero l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, l'individuazione di ambienti dedicati, adibiti all'accesso di almeno un familiare.
- L'articolo 2-quater prevede che alle persone ospitate presso determinate strutture socio-sanitarie residenziali, munite delle certificazioni verdi Covid-19, siano consentite uscite temporanee.
- L'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).
- L'articolo 3-bis disciplina la possibilità di tenere anche in presenza i corsi di formazione pubblici e privati nei territori in zona gialla.
- L'articolo 4 consente, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori in zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.
- Il nuovo articolo 4-bis dispone che in zona gialla possano svolgersi, anche nei festivi e prefestivi, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e centri commerciali, gallerie, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili.
- L'articolo 5 detta disposizioni sullo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi.
- Il nuovo articolo 5-bis conferma, in zona gialla, l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- L'articolo 6 detta disposizioni per la ripresa in zona gialla dell'attività sportiva.
- L'articolo 6-bis dispone la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici a partire dal 22 maggio.
- L'articolo 7 disciplina lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere dal 15 giugno e di convegni e congressi dal 1° luglio.
- L'articolo 8 prevede la riapertura in zona gialla delle attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento.
- L'articolo 8-bis prevede la ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del terzo settore e la ripresa, in zona gialla, delle feste.
- Il nuovo articolo 8-ter consente, in zona gialla, l'attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
- L'articolo 9 disciplina l'istituto delle certificazioni verdi Covid-19.
- L'articolo 10 coordina i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020 con il nuovo termine del 31 luglio 2021.
- Il nuovo articolo 10-bis modifica la procedura di adozione e aggiornamento dei protocolli e delle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle attività economiche, produttive e sociali.
- L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio il termine delle disposizioni legislative riportate nell'elenco allegato al decreto-legge a parte alcune eccezioni espressamente indicate.
- I nuovi articoli da 11-bis a 11-duodecies recano una serie di proroghe di diversi termini legislativi, tra le quali si segnalano in particolare la proroga al 31 dicembre 2021 del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, quella al 30 settembre 2021 del termine di validità dei documenti di riconoscimento d'identità con scadenza 31 gennaio 2020; la proroga al 31 luglio 2021 della validità di permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione in scadenza sino alla medesima data.
- L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico.
- Il nuovo articolo 12-bis norma lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, in modo che siano sempre consentite.
- Il nuovo articolo 12-ter consente ai Comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari del cosiddetto voucher taxi anche in deroga alle norme sui principi contabili di cui al testo unico degli enti locali.
- L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria.
- L'articolo 13-bis reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.
- L'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.
Testo in Gazzetta