Gli eventi metereologici avversi che hanno colpito il nostro Paese sono molti su tutto il territorio nazionale. A tal riguardo sono stati presi provvedimenti normavi di tutela che interessano anche il leasing.
E' stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei numerosi territori – a livello regionale e provinciale di seguito riportati:
Ciascuna delle ordinanze anzidette dispone l’adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui.
Infine, con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 agosto 2024, n. 1095 - in Gazzetta Ufficiale n. 198 del 24.08.2024 - è stata data attuazione agli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato, per 12 mesi, dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024. In particolare, l’art. 8 della citata Ordinanza (“Sospensione dei mutui”) ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Sebbene la norma non impieghi espressioni quali “locazione finanziaria” e/o “finanziamenti di qualsiasi genere”, è auspicabile che le società di leasing, in ragione dell’eccezionalità dell’evento, valutino l’opportunità di informare la propria clientela con sede nei territori colpiti circa la possibilità di concordare una sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria secondo i criteri descritti dall’art. 8 della citata Ordinanza.