La normativa europea sull’informativa ESG nel settore dei servizi finanziari è attuativa da oggi. Ma non tutto è ancora chiaro.
Oggi entra in vigore il nuovo regolamento europeo SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), che stabilisce norme comuni e potenziate sulla trasparenza in tema di integrazione dei rischi di sostenibilità. Banche, assicurazioni, SGR, consulenti e fondi pensione dovranno infatti ora spiegare ai loro clienti come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance, se si verificasse, potrebbe impattare sul valore dell’investimento.
L’obiettivo del regolamento è quello di ampliare e standardizzare le informazioni fornite agli investitori in relazione ai prodotti ESG, permettendo di migliorare la comparabilità dei prodotti finanziari e consentendo agli investitori di comprendere meglio il loro livello di sostenibilità.
La creazione di un framework europeo comune per la promozione degli investimenti sostenibili è un passo importante verso l’attuazione degli obiettivi dell’Accordo di Parigi e del Piano d’Azione della Commissione europea per il finanziamento di una crescita sostenibile.
Con l’adozione della SFDR i Fondi saranno classificati dai gestori in una delle due categorie: light green o dark green.
Ci sono quindi aspetti fondamentali che dovranno essere precisati, come il fatto che la promozione di una caratteristica ambientale o sociale possa essere interpretata attraverso l’inserimento di parole come ‘sostenibile’ o ‘ESG’ nel nome del prodotto finanziario, oppure con la specifica di ‘investimento sostenibile’ nell’obiettivo, oppure con l’attuazione di politiche di esclusione di determinate attività chiaramente non sostenibili come ad esempio gli armamenti. Un’altro aspetto da chiarire riguarda il fatto che un prodotto light green debba avere una quota minima del portafoglio in titoli ESG per rientrare nella categoria.
Tra le azioni che i soggetti destinatari del nuovo regolamento sono obbligati a compiere ci sono la pubblicazione sul sito web della politica sull’integrazione dei rischi di sostenibilità, l’integrazione nell’informativa precontrattuale della spiegazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di un prodotto finanziario e l’integrazione, nell’informativa precontrattuale e nelle relazioni periodiche, degli obiettivi di investimento sostenibile.