Pubblicato in G.U. il regolamento di modifica al decreto in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.
Il Decreto, composto di due articoli, introduce alcuni correttivi alla disciplina contenuta nel DPR 474/2001, avente ad oggetto il Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione ala circolazione di prova dei veicoli, al fine di evitare alcuni limiti applicativi che, in ragione dell’insufficiente chiarezza del testo normativo, sono stati introdotti nel tempo, quali l’interpretazione per cui l’uso delle targhe di prova fosse consentito unicamente sui veicoli non ancora immatricolati. Nello specifico:
- L’articolo 1 del DPR (autorizzazione alla circolazione di prova) è modificato con l’introduzione:
- di un limite massimo al rilascio di autorizzazioni alla circolazione di prova, che dipende dal numero di dipendenti o collaboratori in rapporto di un’autorizzazione ogni cinque dipendenti con un numero massimo di cento autorizzazioni e una sola autorizzazione se il numero di dipendenti è inferiore a cinque. Le università e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli, possono ottenere il rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e collaboratori impiegati;
- del rilascio e della revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova da parte dell’Ufficio Motorizzazione Civile, e non più dal MIT, prevedendo anche che tali procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca debbano essere gestiti esclusivamente in via telematica;
- L’articolo 2 del DPR (targhe di prova) è modificato con l’introduzione della specifica per la quale se la targa di prova è collocata su un veicolo già immatricolato, qeusta deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione.
- L’articolo 3 del DPR (smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della targa) è modificato:
- prevedendo che nei casi smarrimento o sottrazione dell’autorizzazione o della targa, il titolare può, entro 48 ore, denunciare agli organi di Polizia, che rilasciano ricevuta dell’avvenuta presentazione della medesima denuncia;
- nei casi di deterioramento dell’autorizzazione o della targa o qualora presinti la ricevuta di resa denuncia, il titolare può, dopo aver restituito la targa, chiedere il rilascio di nuova autorizzazione;
- la restituzione della targa o dell’autorizzazione deve essere effettuata dall’Ufficio della Motorizzazione Cibile o ad uno dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, per la relativa distruzione. Qualora il titolare rientri in possesso di un’autorizzazione o di una targa smarrita o sottratta, deve provvedere alla sua restituzione all’Ufficio della Motorizzazione o al soggetto esercente l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per la relativa distruzione.
Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal prossimo 29 febbraio.
Provvedimento