GU 28 marzo: modifica art. 2407 c.c. con responsabilità limitata per i sindaci, salvo dolo. Danni risarcibili entro il compenso annuo percepito. Nuovo sistema tutela società e terzi.
Il provvedimento modifica l’articolo 2407 del codice civile introducendo un sistema di responsabilità limitata per i componenti del collegio sindacale.
In particolare, l’articolo prevede che, in caso di violazione di questi doveri ed al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, i sindaci sono responsabili per i danni causati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi, nei limiti del compenso annuo percepito secondo i seguenti scaglioni:
Inoltre, l'azione di responsabilità contro i sindaci si prescrive entro cinque anni dal deposito della relazione dei sindaci concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno.
L’entrata in vigore è prevista per il prossimo sabato 12 aprile.