I provvedimenti fiscali e contributivi. Il riepilogo.

Posted on 23/03/2020 in Normativa by Redazione

Riepiloghiamo i principali provvedimenti di natura fiscale e contributiva adottati.

 

Ieri domenica 22 marzo, è stato firmato il DPCM 22.03.2020con, in allegato, l’elenco dei codici Ateco  delle attività che possono rimanere aperte: tutti i supermercati e i negozi di generi  alimentari  e di prima necessità, farmacie parafarmacie,  i servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari, di trasporto.

"Al di fuori di queste attività consentiamo solo lo smart working  e le attività produttive ritenute comunque rilevanti", ha concluso Conte.

Rimangono aperte tutte le attività finanziare e assicurative con i codici Ateco da 64 a 66.

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Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, "Cura Italia" ha previsto la sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica. Sono arrivati i primi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 12/E dell'Agenzia

In particolare, l’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, "Cura Italia" ha disposto la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. L’Agenzia delle Entrate ha indicato i codici Ateco delle attività interessate. 

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Ci sono poi le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E, su "chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini (articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)", e 5/E, "termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi (articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18".

In particolare, la circolare 5/Echiarisce la sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi - cioè "decorso il termine utile per la proposizione del ricorso" - ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto "Cura Italia”), 

Avendo il dl 17 marzo 2020, n. 18, disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, ne consegue che la sospensione del termine per ricorrere ai sensi del citato articolo 83 comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti: 

− in sede di acquiescenza all’atto ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; oppure, 

− in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio. 

Quindi, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile.

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In linea con quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, che dispone la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, tale sospensione si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, fermo restando che tali operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della norma e nei termini e con i vincoli da essa previsti.

La sospensione di cui al citato articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per detti finanziamenti, dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dal successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

L'erogazione delle quote di contributo del Ministero - così come prevista dai singoli decreti di concessione - non subisce modificazione.

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Il Mef, Dipartimento delle Finanze, ha pubblicato una circolare di chiarimento sull’applicazione dell’IMU (di cui all’art. 1, commi da 738 a 782, della Legge di bilancio 2020).

In particolare con riguardo all’acconto 2020, all’IMU per gli enti non commerciali e alla data della risoluzione del contratto di leasing (soggettività passiva), all’area di pertinenza del fabbricato oltre a diversi casi concreti.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

Per quanto riguarda l’acconto 2020, sono esaminati i casi di:  immobile ceduto nel corso del 2019, Immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020 , immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020, Immobile tenuto a disposizione o locato nell’anno 2019 che viene destinato ad abitazione, i mmobile destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato nell’anno 2020, immobili che nel 2020 subiscono un cambio di destinazione rispetto al 2019, Fabbricati rurali strumentali, mmobile per il quale nel 2020 è mutata la quota di possesso.

Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto passivo in caso di locazione finanziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 743, in linea di continuità con il precedente regime impositivo, ha stabilito che per “gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”. 

Pertanto, nel confermare il regime IMU, il Legislatore ha inteso escludere la soggettività passiva prevista per la TASI che permaneva in capo al locatario fino “alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna”.

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