Il cosiddetto "DL Agricoltura" è diventato legge, la n. 101 del 12 luglio 2024 e contiene disposizioni che riguardano anche il leasing. Riportiamo di seguito quanto d'interesse.
E' stata pubblicata la legge n. 101 del 12.07.2024, di conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 63 del 15.05.2024 (c.d. D.L. Agricoltura) nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 163 del 13.07.2024.
Fermo restando quanto già specificato nella Circolare in riferimento per le disposizioni del decreto-legge che non hanno subìto modifiche in sede di conversione,
Si indicano le novità di interesse per il settore:
• art. 1, comma 1: l’ambito di applicazione delle misure complessivamente previste all’art. 1 è esteso anche al settore vitivinicolo e al settore florovivaistico (in aggiunta ai già previsti cerealicolo, della pesca e dell’acquacultura);
• art. 1, comma 2 con riferimento alla sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti alle imprese prevista dalla norma, sono stati introdotti nuovi criteri di ammissibilità alla misura. Ferma restando l’autocertificazione di aver subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 % rispetto all’anno precedente, le imprese possono adesso altresì dichiarare di aver subito una riduzione della produzione pari almeno al 30 % o, nel caso delle cooperative agricole, una diminuzione pari almeno al 20 % delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all’anno precedente;
• art. 1, comma 4-bis e 4-ter per ciascuno dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino è disposto per l’anno 2024 uno stanziamento di € 5 milioni (complessivi 15 milioni) da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori. Tali contributi saranno concessi dall’ISMEA (comma 4-bis) e le relative modalità di concessione saranno definite entro 60 giorni da un atteso decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 4-ter);
• art. 5, comma 2-bis disciplina la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree considerate idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili prevedendo che non possa essere inferiore a sei anni, decorso tale primo periodo, i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.