Il MEF risponde in Commissione Finanze su chiarimenti in ordine ai limiti previsti nelle erogazioni di aiuti alle imprese nell'ambito del Temporary Framework.
Testo della risposta sul tema da parte del Mef rappresentato dal Sottosegretario Villarosa:
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono se siano in corso contatti con la Commissione europea finalizzati a chiarire i termini di applicazione della sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19» ove si prevede, tra l'altro, che la Commissione considererà gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, purché l'importo complessivo dell'aiuto non superi 800.000 euro per impresa. Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Giova preliminarmente osservare che la Commissione europea con Decisione C(2020) 4447 final del 26 giugno 2020 (SA 57429) ha autorizzato, sulla base della suddetta sezione 3.1 del quadro temporaneo, quattro misure fiscali previste dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», tra le quali l'agevolazione di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 con il quale si prevede che non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 nonché il versamento della prima rata dell'acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Come rilevato dagli Onorevoli interroganti, il riconoscimento di tale beneficio è sottoposto al limite degli 800.000 per impresa secondo la nozione di «impresa unica» sostenuta dalla Commissione europea, ricavabile altresì dalla circolare del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio del 18 giugno 2020, che non consente di riferire la predetta con riferimento alla singola impresa, dovendosi invece considerare l'unità economica consistente nel gruppo di imprese soggetto a controllo giuridico o economico.
A seguito del quarto emendamento al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19, adottato il 13 ottobre 2020, oltre a estendersi l'operatività del quadro temporaneo al 30 giugno 2021, è stata altresì introdotta una nuova categoria di aiuti ammissibili sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti a causa della crisi economica innescata dall'emergenza sanitaria che possono essere considerati compatibili con l'articolo 107 par. 3 lett. b) Trattato sul Funzionamento dell'unione europea, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, nel limite di importo complessivo dell'aiuto di 3 milioni di euro per impresa (sezione 3.12).
Rispetto alla riconducibilità dell'agevolazione prevista dal citato articolo 24 del decreto-legge n. 34/2020 alla citata Sezione 3.12, si segnala che sono attualmente in corso contatti con i competenti Servizi della Commissione europea in ordine alla possibilità di applicare tale sezione – e, quindi, il più alto massimale di aiuti ammissibili ivi previsto – anche alla disciplina fiscale ivi compresa quella prevista per l'Irap già autorizzata con decisione della Commissione sul caso SA. 57429. Tale iniziativa si è resa indispensabile in conseguenza della nozione di impresa unica ritenuta applicabile dalla Commissione europea anche alla disciplina di aiuti adottata mediante il richiamato Temporary framework.