L'Agenzia delle Entrate in maggio ha predisposto apposito provvedimento per il monitoraggio fiscale e disciplina le modalità ed i termini di comunicazione dei trasferimenti.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 9 maggio 2024 prot. n.224381 riguarda il c.d. monitoraggio fiscale, ai sensi dell’art.1, del d.l. n.167/1990 e disciplina le modalità ed i termini di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero con determinati mezzi di pagamento.
Infatti, gli intermediari finanziari devono comunicare, i dati analitici dei trasferimenti da o erso l’estero, di importo pari o superiore a euro 5.000, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell’articolo 1, comma 2, lettera ), del dlgs. n. 231/2007 – vale a dire assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili,
polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi - eseguiti per conto o a favore di ersone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.
Il provvedimento che è pubblicato sul sito internet della stessa Agenziasostituisce e abroga il precedente atto dispositivo del 16 luglio 2015 ed in
particolare stabilisce che:
- sono soggetti obbligati alla comunicazione gli intermediari finanziari, indicati nell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.231/2007;
- sono oggetto della comunicazione le operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR.
Il provvedimento recepisce, tra l’altro:
- quanto previsto dall’art.16 del d.l. n.73/2022, che ha ridotto da 15.000 a 5.000 euro l’importo oltre il quale gli intermediari finanziari devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati analitici dei trasferimenti;
- l’ampliamento delle categorie di soggetti obbligati alla comunicazione, inserendovi i prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
I dati vanno comunicati utilizzando l’infrastruttura SID; a tale riguardo è possibile consultare la pagina informativa disponibile al link Sistema di Interscambio flussi Dati:
Come si legge nelle motivazioni al Provvedimento, lo stesso “dispone che ai fini delle regole del onitoraggio fiscale si adottano le stesse modalità di rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione, modalità già in uso ai fini della conservazione dei dati e dei documenti per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”
Ricordiamo che gli elementi informativi da comunicare, relativi ai trasferimenti di cui sopra sono:
- la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione, ivi compresi i mezzi di pagamento utilizzati;
- l’eventuale rapporto continuativo movimentato e la relativa data di instaurazione, ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di contante reale;
- i dati identificativi, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle ersone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l’ordine di pagamento;
- i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente.